Il licenziamento individuale è l’atto unilaterale con il quale datore di lavoro recede dal contratto di lavoro. Fatti salvi limitati casi di libera recedibilità (per i quali non sono previste motivazioni né formalità procedurali), esistono diverse motivazioni che possono dare origine al licenziamento.

Che cos'è il licenziamento?

Il licenziamento è l'istituto giuridico mediante il quale il datore di lavoro recede unilateralmente dal rapporto di lavoro subordinato. Fatti salvi limitati casi di libera recedibilità, il datore di lavoro può licenziare solo se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo o soggettivo.

Giusta causa

Costituisce giusta causa di licenziamento una condotta grave del lavoratore tale da far venir meno il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza preavviso.

Il provvedimento espulsivo deve sempre essere proporzionato all'inadempimento e essere effettuato con immediatezza.

Giustificato motivo soggettivo

Nel caso in cui il lavoratore abbia posto in essere un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali che abbia comportato un grave pregiudizio all'impresa e che mini l'affidamento riposto circa la corretta gestione delle mansioni affidategli, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso. La valutazione dell'inadempimento deve avvenire tenendo conto anche dell'eventuale intenzionalità della condotta del lavoratore.

Giustificato motivo oggettivo

A fronte di obiettive esigenze organizzative o produttive aziendali (es. riorganizzazione della struttura aziendale o la soppressione di alcune posizioni di lavoro con l'accorpamento di funzioni), il datore di lavoro può procedere a licenziare il personale interessato per giustificato motivo oggettivo con preavviso. A tal fine, deve accertarsi che i lavoratori licenziati non possano essere riutilizzati in altre mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte (c.d. obbligo di repechage).

Quale è la procedura da seguire per intimare il licenziamento individuale?

Il licenziamento deve essere intimato al lavoratore con atto scritto, contenente le motivazioni poste alla base del recesso. Il datore di lavoro è tenuto a rispettare le procedure previste dalla legge in caso di licenziamento disciplinare ovvero esperire la fase di conciliazione preventiva obbligatoria qualora presenti i requisiti dimensionali previsti dalla tutela reale e intenda operare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Comunicazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere intimato al lavoratore da parte del datore di lavoro o da un altro soggetto legittimato, per iscritto riportando i motivi del recesso i quali non possono essere successivamente modificati. Il licenziamento privo di forma scritta o carente di contestuale motivazione è inefficace.

Procedura disciplinare

Il licenziamento disciplinare per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo deve essere preceduto da una specifica procedura che consenta al lavoratore di svolgere le proprie difese. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a contestare preventivamente per iscritto al dipendente la violazione comportamentale, il quale ha tempo 5 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Solo trascorso tale lasso di tempo il datore di lavoro può comminare il licenziamento qualora non ritenga adeguate le giustificazioni del lavoratore.

Conciliazione preventiva obbligatoria

Il datore di lavoro che presenta i requisiti dimensionali previsti dalla tutela reale e che intenda procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve esperire preventivamente una fase di conciliazione obbligatoria. Tale procedura si svolge presso l'Ispettorato del Lavoro ed è finalizzata a dirimere possibili controversie connesse al licenziamento nonché ad esaminare soluzioni alternative al recesso. Se la procedura fallisce, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento mentre in caso di esito positivo è possibile giungere ad una risoluzione consensuale che dà diritto al lavoratore di accedere alla NASpI.

Il licenziamento può essere impugnato?

Il licenziamento deve essere impugnato per iscritto. Qualora sia applicabile la tutela reale, l'impugnativa è soggetta ad un rito speciale che prevede una prima fase a carattere sommario.

Impugnazione del licenziamento

Il licenziamento può essere impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla sua intimazione con qualunque atto giudiziale o extragiudiziale idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di ricorrere in via giudiziale. Entro il successivo termine di 180 giorni, deve essere depositato il relativo ricorso al tribunale. Le parti possono provare a ricomporre la controversia mediante un tentativo di conciliazione in sede protetta ovvero ricorrendo all'arbitrato.

Nuovo rito del lavoro

A decorrere dal 28 febbraio 2023, è stato introdotto un nuovo procedimento per le controversie in materia di licenziamento con domanda di reintegrazione. Tali domande hanno carattere prioritario e mirano ad un giudizio rapido con la possibilità da parte del giudice di ridurre i termini del procedimento fino alla metà. Per il resto, il procedimento è regolato dalle norme ordinarie del rito del lavoro.

Che cos'è il licenziamento ad nutum?

Esistono delle limitate eccezioni a cui non si applica il principio generale secondo il quale il datore di lavoro può licenziare il lavoratore solo se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo. In tali ipotesi, c.d. di libera recedibilità, il datore di lavoro non è tenuto a fornire motivazioni, è svincolato da obblighi formali e non è soggetto alle conseguenze sanzionatorie previste in caso di licenziamento illegittimo, fatta salva la presenza di ragioni discriminatorie o illecite.

Campo d'applicazione

L'area di libera recedibilità riguarda il licenziamento dei lavoratori in prova, dei dirigenti, degli apprendisti al termine del periodo formativo, dei soggetti che hanno raggiunto i limiti d'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, dei lavoratori domestici e degli atleti professionisti.