Liquidazioni periodiche IVA
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA prevede che dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate.
Cos’è la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA è lo strumento che obbliga i soggetti passivi IVA a comunicare, in via telematica, direttamente ovvero tramite intermediari abilitati, i dati riferiti alle liquidazioni IVA mensili ovvero trimestrali.
Per la comunicazione va utilizzato il modello approvato dal Provvedimento direttoriale del 21 marzo 2018.
Quando effettuare o non effettuare la comunicazione
La comunicazione:
- va effettuata anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito;
- non va effettuata quando la liquidazione chiude con risultato pari a zero e non ci sono operazioni ai fini IVA nel trimestre.
A cosa serve la comunicazione delle liquidazioni IVA?
È il principale strumento utilizzato dall'Amministrazione finanziaria al fine di verificare se successivamente alle liquidazioni IVA a debito il contribuente abbia proceduto o meno al versamento dell’imposta.
Come funziona la comunicazione delle liquidazioni IVA
I soggetti passivi IVA tenuti all'adempimento devono trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Tutto ciò, indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni, mensile o trimestrale.
Soggetti interessati e soggetti esclusi
Sono tenuti alla presentazione della comunicazione periodica delle liquidazioni IVA tutti i soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione periodica delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno non vengano meno le citate condizioni di esonero.
Liquidazioni periodiche Iva: le scadenze
L'invio va effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre.
Il DL n. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (Decreto crescita) ha previsto che la comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre può essere effettuata insieme con la dichiarazione annuale IVA, che in tal caso dev'essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA non presentata, omessa o in ritardo: sanzioni
Per l’omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000, inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Resta ferma la possibilità di procedere al ravvedimento operoso.
Novità Decreto Sostegni
Il D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha stabilito che per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, nonché la bozza della dichiarazione annuale IVA (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
- Liquidazioni periodiche Iva, Inquadramento
- IVA - Liquidazioni periodiche: comunicazione dei dati, Adempimenti
- Calcolo rate IVA - 2022, Strumenti utili
- Calcolo rate IVA - 2021, Strumenti utili