Plusvalenze
La plusvalenza è l'incremento di valore entro un determinato periodo di tempo di determinati beni (immobili, strumentali, aziende) e/o di valori mobiliari (ad esempio azioni). Consitendo in un arricchimento, è soggetto a tassazione.
Presupposto dell'imponibilità
Si considera plusvalenza patrimoniale l’incremento di valore relativo a:
1) beni (materiali e immateriali) diversi da quelli produttivi di ricavi;
2) aziende o rami d'azienda;
3) titoli azionari ed obbligazionari o quote di partecipazione in società od enti commerciali.
Le plusvalenze patrimoniali concorrono a formare reddito se:
a) realizzate mediante cessione a titolo oneroso (ivi inclusa la permuta);
b) realizzate mediante risarcimento, a fronte della perdita o del danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono assegnati ai soci, ovvero destinati ad attività estranea all'esercizio dell'impresa.
La plusvalenza fiscale è data dalla differenza tra il prezzo di vendita del bene al netto degli oneri accessori alla vendita, oppure, nel caso di risarcimento tra l'indennizzo conseguito e il costo non ancora ammortizzato ai fini fiscali.
Plusvalenze finanziarie
La tassazione delle plusvalenze di natura finanziaria si differenzia a seconda che le stesse siano realizzate da soggetti non imprenditori o da soggetti imprenditori.
Per i soggetti non imprenditori sono previsti due differenti regimi:
1) se le plusvalenze sono realizzate su partecipazioni (sia qualificate che non qualificate) scontano l’imposta sostitutiva del 26%
2) se realizzate su partecipazioni in società residenti in Stati non appartenenti alla white list di cui all’art. 168-bis comma 2 del T.U.I.R. sono soggette alla tassazione integrale calcolata sul 100% con applicazione dell’aliquota progressiva IRPEF da tassare unitamente con gli altri redditi.
Per i soggetti imprenditori: le plusvalenze su partecipazioni che si qualificano per la participation exemption di cui all'art. 87, TUIR, sono imponibili solo per il 5%, mentre le plusvalenze realizzate mediante cessione, conferimento o permuta, relative a titoli azionari ed obbligazionari e a quote di partecipazione in società ed enti commerciali, costituenti immobilizzazioni finanziarie che non si qualificano per la participation exemption possono essere tassate per quote costanti in due, tre, quattro, cinque esercizi (a discrezione del contribuente), a condizione che tali beni risultino iscritti come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci d'esercizio.
Plusvalenze patrimoniali immobiliari realizzate da soggetti non imprenditori
Le plusvalenze realizzate nelle compravendite immobiliari rientrano nei redditi diversi quando:
1) provengono dalla cessione onerosa di beni immobili (terreni diversi da quelli edificabili e fabbricati);
2) sono conseguite da persone fisiche, in presenza di determinate condizioni che ne facciano presumere il carattere speculativo (quando gli immobili ceduti siano stati acquistati/costruiti non oltre cinque anni prima della cessione).
Plusvalenze da beni strumentali nel regime di impresa
Le plusvalenze relative a beni diversi da azioni, da quote di partecipazione in società o enti commerciali o da obbligazioni, realizzate, in regime di impresa, mediante cessione o conferimento, risarcimento, permuta possono essere tassate per quote costanti in due, tre, quattro, cinque esercizi (a discrezione del contribuente) a condizione che tali beni siano stati posseduti da almeno tre anni.
Procedure di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni
Talvolta il legislatore, con l’intenzione di ridurre il carico impositivo sulle plusvalenze, consente la rivalutazione dei valori (in modo da ridurre l’aumento di valore, e quindi la plusvalenza tassabile).
Da ultimo:
1) l’articolo 110 del D.L. “Agosto” (decreto-legge n. 104 del 2020) e l’art. 1-bis del D.L. “sostegni” (D.L. 41/2021, conv. con L. 69/2021), hanno consentito la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019
2) Il D.L. “Bollette” (art. 29, D.L. 17/2022 conv. con L. 34/2022) ha previsto la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti al 1° gennaio 2022.
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