Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e incentivi all'esodo
A differenza delle dimissioni, che originano da una decisione del lavoratore, la risoluzione consensuale è basata sull'incontro delle volontà delle parti, entrambe decise a porre fine al rapporto di lavoro in essere. Il consenso reciproco alcune volte è favorito da incentivi all'esodo.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Con la risoluzione consensuale le parti reciprocamente manifestano e comunicano la volontà di porre fine al rapporto di lavoro. Spesso il consenso reciproco è favorito da incentivi all'esodo e dalla stipula in sede protetta di accordi contenenti rinunce e transazioni.
In cosa consiste la risoluzione consensuale?
Quando le parti riconoscono che è venuta meno la reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto contrattuale possono risolvere il rapporto di lavoro per mutuo consenso mediante un accordo di risoluzione consensuale. Tale atto è immediatamente efficace e non comporta l'applicazione delle tutele previste in caso di licenziamento o dimissioni (es. obbligo di preavviso, accesso alla NASpI). I datori di lavoro possono offrire somme a titolo di incentivo all'esodo. Se vengano pattuite rinunce e la corresponsione di importi transattivi, è necessaria la stipula di un accordo in sede protetta.
Quale è la procedura di trasmissione della risoluzione?
La risoluzione consensuale deve essere trasmessa telematicamente mediante la procedura ministeriale a pena inefficacia. Tale procedura, che può essere effettuata direttamente dal lavoratore o tramite intermediari, è utile alla validazione della volontà del lavoratore di risolvere il rapporto. Fanno eccezione a tale obbligo le risoluzioni per le quali vige l'istituto della convalida obbligatoria, i lavoratori domestici, marittimi e delle pubbliche amministrazioni, il recesso in prova nonché i casi di risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta.
Incentivi all'esodo - accordo aziendale
Nei casi di eccedenza di personale, i datori di lavoro con più di 15 dipendenti possono stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale per incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani.
In cosa consiste l'incentivo all'esodo?
È prevista la possibilità nei casi di eccedenza di personale di stipulare accordi (da validare presso l'INPS) tra i datori di lavoro con più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, per incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, corrispondendo loro una prestazione economica e l'accredito della contribuzione fino al pensionamento. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure di riduzione del personale (artt. 4 e 24, L. n. 223/1991).
Quali requisiti sono richiesti per l'accesso all’incentivo all’esodo?
Sono interessati i datori di lavoro, anche non imprenditori, operanti in qualsiasi settore di attività che impieghino mediamente più di 15 dipendenti. Con riferimento ai lavoratori, la legge subordina l'erogazione della prestazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato entro 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per gli anni 2018-2026 tale periodo può essere elevato a 7 anni.
Quale è la procedura di incentivo all’esodo?
Il datore di lavoro inoltra domanda telematica all'INPS, accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti nei confronti dell'Istituto. L'accordo diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro versa mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. La prestazione, su richiesta del datore di lavoro, viene pagata in 13 mensilità, con le modalità previste per il pagamento delle pensioni, dall'INPS che, contestualmente, provvede all'accredito della relativa contribuzione figurativa.
Regime di tassazione
Per quanto riguarda il regime di tassazione delle somme percepite a titolo di incentivo all'esodo, l'aliquota è la stessa determinata ai fini della tassazione del TFR.
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