Fisco Esclusa dalla formazione del reddito

Regime di non imponibilità per la pensione estera belga all’ex minatore residente in Italia

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Sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo dei soggetti residenti in Italia i redditi di pensione estera erogati a quanti hanno lavorato nelle miniere di carbone del Belgio, contraendo una malattia professionale invalidante (ovvero una malattia professionale non invalidante, ma con almeno 20 anni di lavoro). A queste pensioni deve essere riconosciuto carattere risarcitorio, ricollegabile alla natura particolarmente usurante dell’attività svolta. Questo regime di non imponibilità rappresenta un’eccezione rispetto alla regola generale della tassazione in Italia delle pensioni estere dei residenti.
Nei mesi scorsi sono stati notificati diversi avvisi di accertamento che involgono l’interessante tematica delle pensioni estere.
La questione assume un contorno molto interessante perché se è vero che in linea generale le pensioni estere percepite da soggetti residenti in Italia devono essere tassate nel nostro Paese, occorre fare molta attenzione alla natura che assume la pensione, perché non tutte le pensioni sono imponibili in Italia.
In particolare, merita un approfondimento il trattamento fiscale delle pensioni estere di invalidità, erogate da organismi non residenti aventi natura analoga alla rendita INAIL.
Le somme erogate dagli Enti Previdenziali esteri, a titolo di pensioni di invalidità, se equiparate alle rendite risarcitorie INAIL, non hanno alcuna rilevanza fiscale e non devono essere di conseguenza assoggettate a tassazione nel nostro Paese.

La non imponibilità della pensione d’invalidità belga

In concreto la tematica assume dei contorni molto singolari nei confronti di alcuni Stati interessati in passato da importanti flussi migratori di italiani.
Il Protocollo Italo-Belga per il trasferimento di minatori italiani in Belgio del 1946 portò molti italiani ad emigrare per lavorare nelle miniere del Belgio. Molti di questi minatori italiani in Belgio furono costretti ad andare in pensione per malattia professionale e beneficiano oggi o hanno beneficiato di una “pension d’invalidité”.
Il nome pensione d’invalidità non deve trarre in inganno perché, come chiarito dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Finanze con risoluzione n. 39 del 3 marzo 1997 in Belgio la pensione erogata a seguito di una malattia professionale invalidante è chiamata "pensione di invalidità”.
Chiarisce la risoluzione che, indipendentemente dalle diverse denominazioni assunte nei vari sistemi previdenziali, occorre guardare alla causa che ha dato origine alla erogazione delle pensioni e alla situazione di non attitudine al lavoro del beneficiario.
Di conseguenza occorre riservare lo stesso trattamento fiscale a soggetti residenti che si trovano in una identica situazione, per cui gli emolumenti in questione possono essere equiparati alle rendite di inabilità permanente erogate dall'INAIL.
La risoluzione menzionata fu emanata a seguito di richiesta da parte delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL che avevano posto un quesito in merito al trattamento fiscale da riservare alle pensioni erogate da Enti previdenziali esteri a soggetti residenti in Italia, imponibili in via esclusiva nel nostro paese sulla base delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
La risoluzione concludeva quindi che le pensioni erogate a soggetti residenti da un istituto previdenziale estero a seguito di un incidente sul lavoro o malattia professionale, che hanno causato una mobilità permanente, sono equiparate alle rendite INAIL e pertanto non costituiscono reddito.

La pensione di invalidità belga erogata agli ex minatori residenti in Italia

Il caso particolare dei pensionati ex minatori in Belgio, residenti in Italia è stato analizzato dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 302 del 1997, con cui, facendo seguito alla risoluzione n. 39 dello stesso anno, sono stati forniti ulteriori chiarimenti sul trattamento fiscale delle pensioni erogate per malattia professionale da Enti previdenziali.
In particolare, il documento si sofferma proprio sulla categoria della pensione di invalidità erogata dal sistema previdenziale belga agli ex minatori e sull’analisi dell’ente deputato al pagamento della pensione e del trattamento fiscale.
La pensione di invalidità agli operai minatori che hanno cessato di lavorare nelle imprese minerarie a causa di una malattia che ha determinato l’incapacità di lavorare nel settore minerario era pagata dal FNROM, dalla Caisse de Prevoyance di Liegi, di Charleroi e della Campine, che sono emanazioni regionali del FNROM.
La circolare afferma inoltre che la circostanza che al compimento del 65° anno di età l’ONP subentra al FNROM nel pagamento della pensione non muta la situazione di fatto e cioè l’esistenza di una malattia professionale contratta durante la vita lavorativa.
L’ONP è stato assorbito nel Service Federal Des Pensions, dal 2016. Ne consegue che anche la pensione estera pagata dall’ONP, oggi Service Federal Des Pensions, derivante da pensione di invalidità rientra nella non imposizione della pensione estera, poiché non muta la situazione di fatto.
Il documento esamina anche il caso particolare della rendita erogata al coniuge superstite, precisando che sulla base della normativa italiana, le rendite conservano la natura risarcitoria nel caso di morte del titolare in quanto le medesime spettano ai superstiti quale diritto proprio e non quale diritto ereditario.

Il riconoscimento della natura usurante dell’attività

Proprio per il particolare rilievo che lo Stato Italiano ha riconosciuto al lavoro svolto dai minatori del Belgio, in ragione della natura particolarmente usurante dell’attività svolta, la legge Finanziaria 2001ha stabilito che i redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio siano sottoposti allo stesso trattamento fiscale previsto per le rendite erogate dall’INAIL a seguito di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 227/E del 2003 ha chiarito come quest’ultima norma non incida sulle conclusioni cui era giunta la risoluzione n. 39 del 3 marzo 1997, ricavabili dai principi generali in materia di IRPEF.
La previsione agevolativa della legge Finanziaria 2001, dunque, si aggiunge al beneficio già riconosciuto dalla risoluzione, stabilendo che sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo del soggetto, non solo i redditi di pensione estera erogati a coloro che abbiano lavorato nelle miniere di carbone del Belgio, contraendo una malattia professionale invalidante, ma anche i redditi di pensione estera erogati nei confronti di coloro che abbiano contratto una malattia professionale non invalidante, purché abbiano lavorato nelle miniere di carbone del Belgio per almeno venti anni.
Anche in questo caso, infatti, alle pensioni di invalidità deve essere riconosciuto carattere non reddituale, ma risarcitorio, ricollegabile alla natura particolarmente usurante dell’attività svolta dai minatori del Belgio.
Quest’ultima norma dimostra come l’Italia abbia riconosciuto il carattere davvero usurante del lavoro nelle miniere, cui inevitabilmente conseguivano problemi di salute gravi e irreparabili e di conseguenza ha ritenuto che la pensione di invalidità abbia un carattere non reddituale, ma risarcitorio.
In conclusione, l’Italia ha previsto l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo del soggetto residente in Italia dei redditi di pensione estera erogati sia a coloro che abbiano lavorato nelle miniere di carbone del Belgio, contraendo una malattia professionale invalidante, sia a coloro che abbiano lavorato nelle miniere di carbone del Belgio per almeno venti anni, contraendo una malattia professionale non invalidante.

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