Mancano pochi giorni alla scadenza del termine per presentare le domande per il contributo alternativo del decreto Sostegni bis. La richiesta va fatta entro il prossimo 2 settembre. Ultimi giorni, quindi, per effettuare i controlli finali. Tra i dati da verificare, l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e lo scaglione dei ricavi/compensi 2019. Va anche controllato l’eventuale superamento dei limiti massimi di aiuti di Stato previsti per la Sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework.
Rush finale per presentare le domande per il contributo a fondo perduto alternativo del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021).
La scadenza è fissata al 2 settembre 2021.
Oltrepassata tale data sarà possibile inviare solo istanza di rinuncia.
Ultimi giorni quindi per i controlli finali.
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Ammontare complessivo del fatturato/corrispettivi
Tra i vari dati da verificare, l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021.
Il contributo spetta, infatti, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. La riduzione del fatturato/corrispettivi deve essere provata anche dai soggetti con partita IVA attivata dal 1° gennaio 2019. |
Il primo passaggio per effettuare tale controllo è calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi agevolati (1° aprile 2019-31 marzo 2020 e 1° aprile 2020-31 marzo 2021).
A tal fine, è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’
Agenzia delle Entrate nelle circolari n.
15/E/2020, n.
22/E/2020 e
n. 5/E/2021 in occasione delle precedenti edizioni del contributo a fondo perduto.
Tra le diverse indicazioni contenute in tali documenti di prassi, si segnalano le seguenti:
- il fatturato e i corrispettivi del periodo devono essere determinati facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2);
- ai fini dell’individuazione dell’ammontare del fatturato e corrispettivi, devono fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione anche i soggetti in regime forfetario (di cui all’art. 1, comma 54, della legge 190/2014) e i soggetti che applicano il regime di IVA per cassa;
- per il calcolo del fatturato del periodo, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR) ovvero rappresentative di altri componenti di reddito che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e del TUIR, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione;
- sono da ritenere incluse nella nozione di fatturato anche le somme derivanti dalla cessione di terreni e annessi fabbricati rurali (operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. c) del D.P.R. 633/72) per le quali non è stata emessa la fattura;
- il contributo integrativo alle casse di previdenza private addebitato al committente rientra nel calcolo del fatturato poiché trattasi di somma imponibile ai fini IVA, mentre non rileva ai fini della determinazione dei compensi;
- non devono essere incluse nella determinazione del fatturato le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente;
- sono considerati rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente. Risultano assimilate a tali ipotesi anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 642/1972;
- devono essere incluse nel fatturato le somme di cui all’art.13, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 relative alla cessione di beni “per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva” (come, ad esempio, alla cessione di un’autovettura la cui IVA sull’acquisto è stata detratta al 40%);
- ai fini della individuazione dell’ammontare del fatturato e corrispettivi (e dei ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo) non devono essere computate l’indennità di maternità, anche se dette somme sono state oggetto in via volontaria di fatturazione;
- non sono riconducibili alla nozione di fatturato gli importi derivanti da operazioni di assegnazione ai soci di immobili (o estromissione di tali beni).
Importo medio del fatturato/corrispettivi
Dopo aver definito l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019
- 31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, per determinare l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di ciascun periodo da riportare nella domanda, occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo di riferimento.
In particolare:
1) se la partita IVA è stata attivata entro il 31 marzo 2019: per il calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi si deve dividere l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nei due periodi agevolati (1° aprile 2019-31 marzo 2020 e 1° aprile 2020-31 marzo 2021) per 12 mesi;
2) se la partita IVA è stata attivata tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020:
- per il calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020, si deve dividere il fatturato e i corrispettivi realizzati dal primo giorno del mese successivo a quello di apertura della partita IVA per il corrispondente numero di mesi (il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere considerato). Ad esempio, nel caso di partita IVA attivata il 25 giugno 2019, occorre dividere l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati da luglio 2019 a marzo 2020 per 9 mesi;
- per il calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, si deve dividere il fatturato e i corrispettivi tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 per 12 mesi.
Come riportato nella guida dell’Agenzia delle Entrate “I contributi a fondo perduto del decreto Sostegni bis” (Luglio 2021), nel caso di attivazione a marzo 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 è zero e il contributo non è spettante, in quanto non si verifica calo del fatturato tra i due periodi agevolati (1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020-31 marzo 2021);
3) nel caso di partita IVA tra il 1° aprile 2020 e il 26 maggio 2021:
- l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 è zero. Ne consegue che il contributo non è spettante, in quanto non si verifica calo del fatturato tra i due periodi agevolati (1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020-31 marzo 2021).
Ricavi/compensi 2019
Altro controllo da svolgere riguarda lo scaglione dei ricavi/compensi 2019 in cui si rientra.
Sono infatti previste 5 soglie:
- prima fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 inferiori o pari a 100.000 euro;
- seconda fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 di euro;
- terza fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 superiori a 400.000 di euro e fino a 1.000.000 euro;
- quarta fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 superiori a 1.00.000 di euro e fino a 5.000.000 euro;
- quinta fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 superiori a 5.00.000 di euro e fino a 10.000.000 euro.
Al riguardo, riprendendo i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 15/E/2020, n. 22/E/2020 e n. 5/2021:
- la soglia massima di ricavi/compensi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito;
- nel caso di erede che prosegue l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019 o di richiedente nei quale è confluito altro soggetto a seguito di operazione di trasformazione aziendale avvenuta successivamente al 31 dicembre 2019, l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 deve essere determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto o del soggetto confluito. Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi deve essere determinato con riferimento a entrambe le partite IVA del richiedente e del deceduto o soggetto confluito;
- non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi i contributi a fondo perduto erogati nel 2020 dai decreti emanati per fronteggiare la pandemia e le altre misure agevolative messe in campo per fronteggiare il Coronavirus (quali, ad esempio, il bonus affitto di cui all’art. 28 del decreto Rilancio, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione);
- per i soggetti forfettari, ai fini dell’individuazione del limite di ricavi è necessario fare riferimento ai quadri da «LM 22 a 27, colonna 3»;
- gli enti non commerciali al fine di determinare i ricavi devono considerare i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES, vale a dire senza considerare tutti quei proventi non conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, compresi quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR (“corrispettivi specifici”). Tale chiarimento è estensibile alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Soggetti esclusi
Prima dell’invio della domanda deve essere inoltre verificato se si rientra nelle ipotesi di esclusione di cui al comma 6 dell’art. 1 del decreto Sostegni bis, ai sensi del quale non possono fruire del contributo:
1) i soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis).
Tale esclusione, tuttavia, non riguarda (e quindi possono richiedere il contributo):
- gli eredi che hanno aperto una partita IVA successivamente al 26 maggio 2021 per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 26 maggio 2021 a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l’attività;
2) gli enti pubblici (articolo 74 Tuir);
3) gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis TUIR). Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E/2021, non rientrano nella categoria degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR e, quindi, possono fruire contributo (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti) i soggetti che operano come promotori finanziari.
Limiti Temporary Framework
Un ulteriore controllo riguarda il superamento dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework.
Per la Sezione 3.1 i limiti massimi di aiuti di Stato previsti sono i seguenti:
- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021: 100.000 euro per il settore agricolo, 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura e 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti;
- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e la richiesta del contributo alternativo: 225.000 euro per il settore agricolo, 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura e a 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.
Per la Sezione 3.12, invece, i limiti massimi di aiuti di Stato previsti sono i seguenti:
- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021: 3.000.000 di euro;
- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e la richiesta del contributo alternativo: 10.000.000 di euro.
Per verificare il rispetto dei suddetti limiti, nella domanda (quadro A) devono essere riportati tutti gli aiuti di Stato ricevuti: per ciascuno deve essere indicato se è stato ottenuto rispetto alla Sezione 3.1 e/o alla Sezione 3.12, la data di inizio e fine del periodo ammissibile relativamente al quale si sono verificati i requisiti previsti(in caso di omessa indicazione delle date, il rispetto dei requisiti sarà assunto per l’intero periodo ammissibile, dal 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021).
Occorre prestare particolare attenzione alla categoria residuale “Altri aiuti”, in cui devono essere indicati tutti gli altri aiuti riconosciuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 diversi da quelli espressamente elencati nella domanda, tra cui rientrano ad esempio i contributi di cui all’articolo 26 del D.L. n. 34/2020 “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni” e dell’articolo 136-bis del D.L. n. 34/2020 “Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole”.
Attenzione: i massimali previsti dalla Sezione 3.1 e dalla Sezione 3.12 devono essere tenuti in considerazione in relazione a “un’impresa unica”. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 più imprese costituiscono “un’impresa unica” se tra loro esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra, in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o di una clausola dello statuto di questa;
- un’impresa azionista o socia di un’altra controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra cui intercorre una di queste relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. A fini della valutazione dell’esistenza di un’impresa unica devono essere considerate solo le imprese localizzate nello stesso Stato membro dell’Unione Europea.
Nel caso si dovesse superare, con il contributo richiesto con l’istanza, il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la Sezione 3.1 e/o 3.12 che si applica, il contributo può essere richiesto limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato, indicando tale minor importo nell’apposita sezione dell’istanza denominata “Minor importo richiesto”.
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