Il superbonus è un’agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 per specifici interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici. La disciplina è stata oggetto nel tempo di numerose modifiche, che hanno progressivamente ristretto la platea dei beneficiari e ridotto, tranne che per alcune eccezioni, l’aliquota di detrazione. Da ultimo, la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha riservato la sua fruizione esclusivamente agli interventi già avviati entro il 15 ottobre 2024 e ha introdotto la possibilità di rateizzare la detrazione in 10 anni per le spese sostenute nel 2023.

Sommario

Il superbonus è un’agevolazione fiscale disciplinata dall' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 119 del D.L. n. 34/2020 per specifici interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici.

La disciplina è stata oggetto nel tempo di numerose modifiche, che hanno progressivamente ristretto la platea dei beneficiari e ridotto, tranne che per alcune eccezioni, l’aliquota di detrazione. Tra i diversi provvedimenti, si segnalano il decreto Aiuti quater ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 9, D.L. 176/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6/2023), la legge di Bilancio 2023 ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE

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articolo 1, comma 894, legge n. 197/2022), il decreto Salvaspese (D.L. n. 212/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/2024) o Superbonus che ha introdotto una misura di salvaguardia per chi non riesce a terminare i lavori e il D.L. n. 39/2024 (entrato in vigore il 30 marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67/2024) che ha apportato nuove restrizioni alle opzioni di sconto e cessione del credito, ha introdotto l’obbligo di ripartizione della detrazione in 10 quote annuali per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 e ha previsto nuovi adempimenti ai fini della fruizione del superbonus.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 56, legge n. 207/2024) ha riservato la sua fruizione esclusivamente agli interventi già avviati entro il 15 ottobre 2024 e ha introdotto la possibilità di rateizzare in 10 anni la detrazione per le spese sostenute nel 2023.

Chi può fruire del superbonus?

Il superbonus si applica agli interventi effettuati da:

 - condomìni;

 - persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

 - persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, relativamente ad interventi su singole unità immobiliari a destinazione residenziale;

 - Istituti autonomi case popolari (Iacp), enti aventi le stesse finalità sociali degli stessi Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;

 - cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

 - organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;

 - associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi);

 - comunità energetiche costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni” di cui all’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 42-bis, D.L. n. 162/2019, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti.

Condomini

I beneficiari finali del superbonus sono i condòmini, i quali usufruiscono della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Il superbonus si applica anche in presenza di un "condominio minimo", ovvero di edificio composto da un numero non superiore a 8 condomini. In tal caso, per fruire del superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni possono utilizzare il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti.

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

È, inoltre, consentita al singolo condomino o a singoli condomini la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a detti interventi e beneficiare quindi delle relative agevolazioni fiscali ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 119, comma 9-bis, D.L. 34/2020 e Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE

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Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 620 del 22 settembre 2021).

Edifici fino a 4 unità con unico proprietario

A seguito della legge di Bilancio 2021, che ha modificato il comma 9, lettera a), dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, il superbonus spetta anche per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

L’agevolazione quindi non riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti interamente da soggetti diversi dalle persone fisiche quali, ad esempio, gli esercenti attività di impresa, arti o professioni o gli enti pubblici (ad esempio, un comune) che restano esclusi dall’agevolazione ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Agenzia delle Entrate, circolare n. 23/E/2022).

Ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Ad esempio, può fruire del superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.

Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al superbonus. Ad esempio, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.

Titolari di reddito d'impresa o professionale

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Come chiarito dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Agenzia della Entrate nella circolare n. 24/E/2020:

 - nel caso di condomini a prevalente destinazione residenziale (ovvero con superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali superiore al 50%), l’impresa che sostiene le spese per interventi sulle parti comuni può essere ammessa alla detrazione con riferimento a tutte le unità immobiliari possedute, a prescindere dalla destinazione residenziale o non residenziali;

 - nel caso di condomini non a prevalente destinazione residenziale (ovvero con superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali inferiore al 50%), l’impresa che sostiene le spese può essere ammessa alla detrazione solo con riferimento alle unità immobiliari possedute a destinazione residenziale.

I proprietari o detentori di unità immobiliari non residenziali non possono, invece, mai fruire del superbonus per i lavori eseguiti nelle singole unità.

Tuttavia, i soggetti esclusi dal superbonus possono godere di qualsiasi altra agevolazione fiscale, come l’ecobonus o il sisma bonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Agenzia delle Entrate, risoluzione 49/E/2020).

Persone fisiche

Possono beneficiare del superbonus le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E/2020, con l’espressione “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” il legislatore ha voluto destinare l’agevolazione alle unità immobiliari oggetto di interventi qualificati non riconducibili a beni relativi all’impresa ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
articolo 54, comma 2, del Tuir).

In ogni caso, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”.

Ai fini della detrazione, le persone fisiche devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Rientrano quindi tra i beneficiari:

 - il proprietario;

 - il nudo proprietario;

 - il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

 - il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto, a condizione che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

Può fruire del superbonus anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

Immobili ad uso promiscuo

Relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), il superbonus è ridotto del 50%.

Tale riduzione del 50% non opera nel caso in cui nell’abitazione sia stabilita la sede amministrativa dell’imprenditore individuale che svolge un’attività tipicamente “in cantiere” (impiantisti, imbianchini, ecc.). Questa abitazione non può definirsi “strumentale per l’esercizio dell’attività” e né utilizzata promiscuamente per l’esercizio dell’attività di impresa (Agenzia delle Entrate, circolare n. 23/E/2022).

Comunità energetiche rinnovabili

Il superbonus si applica anche alle Comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente, tuttavia, alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle predette comunità energetiche.

In questi casi il superbonus si applica sul costo dell’impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50% delle spese di cui all’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 16-bis, lett. h), del TUIR, e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro riferito all’intero impianto.

Secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2023 ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 1, comma 10, legge n. 197/2022), per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle Onlus, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale che offrono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali ed i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità, la detrazione per gli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche fino alla soglia di 200 kw spetta nella misura del 110%.

Che cos’è la CILA Superbonus?

La CILA superbonus (o semplicemente CILAS) è un modello unico e standard, uguale in tutta Italia, introdotto dal Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. 77/2021 per gli interventi agevolati con il superbonus.

Per effetto di tale semplificazione, gli interventi ammissibili al superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001).

Resta comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Nel caso di opere classificate come edilizia libera, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, inoltre, queste sono comunicate alla fine dei lavori come integrazione della CILA Superbonus già presentata. Il superbonus può essere revocato per:

 - mancata presentazione della CILA;

 - interventi realizzati in difformità dalla CILA;

 - assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;

 - non corrispondenza al vero delle attestazioni.

In caso di varianti alla CILAS cambiano le aliquote del superbonus?

In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILAS, le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Come chiarito dall’articolo 2-bis del D.L. 11/2023, la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo edilizio abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) per la definizione dell’aliquota superbonus spettante (del 110% o 90% relativamente alle spese sostenute nel 2023).

Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, non è rilevante neppure l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante. 

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E/2023, a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti della legge di Bilancio 2023 per la definizione dell’aliquota superbonus spettante per le spese sostenute nel 2023:

 - le modifiche o integrazioni del progetto iniziale;

 - la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi;

 - la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.

La circolare precisa inoltre che sono incluse nell’ambito applicativo della norma interpretativa le varianti ai titoli abilitativi riferiti ai lavori iniziati prima dell’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA.

Quali sono le scadenze e le aliquote del superbonus?

Il superbonus, che all’origine prevedeva un'aliquota di detrazione fissa pari al 110%, ha, a seguito delle modifiche intervenute nel tempo, aliquote variabili e scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

- Condomini
- Persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promoziona sociale (fatta eccezione per le strutture socio-sanitarie e assistenziali)
- Persone fisiche per interventi "trainati" sulle singole unità immobiliari poste all’interno di un condominio o di edifici posseduti da un unico proprietario o in comproprietà

Scadenza

31 dicembre 2025

Aliquota

110% per le spese sostenute dal 1/7/2020 fino al 31/12/2022

110% per le spese sostenute dal 1/1/2023 al 31/12/2023 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 (e, per i condomini, l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022)
oppure
b) (solo per i condomini) se la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022
oppure
c) in caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31 dicembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
La data della delibera assembleare deve essere certificata dall'amministratore o dal condomino che ha presieduto l'assemblea

90% per le spese sostenute dal 1/1/2023 al 31/12/2023, nei casi diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c)

70% per le spese sostenute dal 1/1/2024 al 31/12/2024

65% per le spese sostenute dal 1/1/2025 al 31/12/2025 (esclusivamente per gli interventi già avviati entro il 15 ottobre 2024)

Interventi realizzati su immobili rientranti nei territori colpiti da eventi sismici

Scadenza

31 dicembre 2025

Aliquota

110% per le spese sostenute dal 1/7/2020 fino al 31/12/2025

Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promoziona sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali

Scadenza

31 dicembre 2025

Aliquota

110% per le spese sostenute dal 1/7/2020 fino al 31/12/2025

Persone fisiche per interventi su singole unità immobiliari a destinazione residenziale avviati nel 2020, 2021 e 2022

Scadenza

- 30 giugno 2022
- 31 dicembre 2023 se entro il 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (1)

Aliquota

110% per le spese sostenute dal 1/7/2020 fino al 30/6/2022 ovvero per le spese sostenute fino al 31/12/2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo

(1) Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia del 30%, non è sufficiente che entro il 30 settembre 2022 sia stato effettuato il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo (Interrogazione parlamentare n. 5-08270 del 21 giugno 2022).

Per il raggiungimento del 30% si può fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle agevolate con il 110% (Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, parere n. 1/2022).

Persone fisiche per interventi su singole unità immobiliari a destinazione residenziale avviati dal 1° gennaio 2023 a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, dal coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari a 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico

Scadenza

31 dicembre 2023

Aliquota

90% per le spese sostenute dal 1/1/2023 al 31/12/2023

Interventi effettuati su edifici in esclusiva proprietà di:
- Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità definiti "house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Scadenza

- 30 giugno 2023
- 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo

Aliquota

110% per le spese sostenute dal 1/7/2020 fino al 30/6/2023 ovvero per le spese sostenute fino al 31/12/2023 se al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo

- Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità definiti "house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

1) Interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituti/enti/cooperative qualora alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo

Scadenza

31 dicembre 2023

Aliquota

110% per le spese sostenute dal 1/7/2020 fino al 31/12/2023

2) Interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituti/enti/cooperative qualora alla data del 30 giugno 2023 NON siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo

Scadenza

31 dicembre 2025

Aliquota

110% per le spese sostenute dal 1/7/2020 fino al 31/12/2022

110% per le spese sostenute dal 1/1/2023 al 31/12/2023 nei seguenti casi:
a) se la delibera assembleare di esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 e se la CILAS è stata depositata entro il 31 dicembre 2022;
oppure
b) se la delibera assembleare di esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la CILAS è stata depositata entro il 25 novembre 2022

90% per le spese sostenute dal 1/1/2023 al 31/12/2023 nei casi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b)

70% per le spese sostenute dal 1/1/2024 al 31/12/2024

65% per le spese sostenute dal 1/1/2025 al 31/12/2025 (esclusivamente per gli interventi già avviati entro il 15 ottobre 2024)

3) Interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la proprietà dell’immobile non è riferibile prevalentemente (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) ai predetti istituti/enti/cooperative

Scadenza

31 dicembre 2025

Aliquota

110% per le spese sostenute dal 1/7/2020 fino al 31/12/2022

110% per le spese sostenute dal 1/1/2023 al 31/12/2023 nei seguenti casi:
a) se la delibera assembleare di esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 e se la CILAS è stata depositata entro il 31 dicembre 2022;
oppure
b) se la delibera assembleare di esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la CILAS è stata depositata entro il 25 novembre 2022

90% per le spese sostenute dal 1/1/2023 al 31/12/2023 nei casi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b)

70% per le spese sostenute dal 1/1/2024 al 31/12/2024

65% per le spese sostenute dal 1/1/2025 al 31/12/2025 (esclusivamente per gli interventi già avviati entro il 15 ottobre 2024)

Le predette aliquote si applicano anche agli interventi "trainati" effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio

Super sismabonus acquisti

Scadenza

- 30 giugno 2022 (termine ultimo di stipula dell’atto definitivo di compravendita)
- 31 dicembre 2022 (termine ultimo di stipula dell’atto definitivo di compravendita) se alla data del 30 giugno 2022 sussistevano le seguenti condizioni: era stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato; erano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta; era stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali; era stato ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico; l'immobile era stato accatastato almeno in categoria F/4 (articolo 18, comma 4-ter, D.L. 36/2022)

Aliquota

110%

Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Scadenza

30 giugno 2022

Aliquota

110% per le spese sostenute dal 1/7/2020 fino al 30/6/2022

Chi può fruire e qual è la percentuale del superbonus per le spese sostenute dal 2025?

Come si evince dalle tabelle, dal 1° gennaio 2025, il superbonus ha un ambito di applicazione soggettivo molto ristretto e ha subito un'ulteriore riduzione della percentuale di detrazione rispetto al 2024.

Dal 1° gennaio 2025, infatti, l’aliquota agevolativa è scesa dal 70 al 65% e, a seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 56, legge n. 207/2024), l’agevolazione spetta esclusivamente a:

- condomini;

- persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari;

- Onlus; 

- Associazioni di volontariato; 

- Associazioni di promozione sociale, 

per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti:

- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;

- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Interventi "trainati"

Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, l’aliquota del 65%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, spetta, anche per gli interventi "trainati" effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio.

Secondo quando previsto dalla norma, gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al superbonus.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E/2020, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi "trainati" sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

La data di inizio e fine lavori degli interventi "trainanti" che accedono al superbonus deve essere comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti (Interrogazione parlamentare n. 5-00784 del 28 giugno 2023). 

In quale caso IACP e cooperative a proprietà indivisa possono fruire del superbonus anche nel 2025?

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E/2023, per gli istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali (di cui al comma 9, lettera c) del D.L. 34/2020), e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (di cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119 del D.L. 34/2020), possono fruire del superbonus anche nel  2025 se possiedono immobili all’interno di un edificio in condominio.

In tal caso, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E/2022, il superbonus spetta:

 - sia con riferimento alle spese imputate per interventi "trainanti" e "trainati" sulle parti comuni di tale edificio;

 - sia con riferimento alle spese sostenute per interventi "trainati" sulle singole unità immobiliari possedute. 

Quali sono le aliquote del superbonus per le strutture socio-sanitarie e assistenziali?

Per gli interventi realizzati da Onlus, Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono attività sociosanitaria e assistenziale, il superbonus spetta nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2025 se le organizzazioni o associazioni rispettano le seguenti condizioni:

1) possiedono - a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito regolarmente registrato in data certa anteriore al 1° giugno 2021 - immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro);

2) i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi né indennità di carica.

Per tali soggetti, ai sensi del comma 10-bis dell'articolo 119 del D.L. 34/2020, il limite di spesa ammesso al superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’applicazione di tale peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al superbonus, secondo quanto chiarito dall’articolo 2, comma 3-bis, del D.L. 11/2023, le predette condizioni di cui ai punti 1) e 2) devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione.

A tali condizioni fa eccezione il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale l’ultimo periodo dell’articolo 119, comma 10-bis, lettera b), del D.L. 34/2020 prevede espressamente la sussistenza in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione.

Per quanto riguarda il requisito relativo all’assenza di compensi o indennità di carica per i membri del consiglio di amministrazione (di cui al punto 2), come specificato all’articolo 2, comma 3-ter del D.L. 11/2023, tale requisito è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova o con dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che i già menzionati membri non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti. 

Quali sono le aliquote del superbonus per i Comuni dei crateri sismici?

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E/2023, la proroga del superbonus nella misura piena del 110% fino a tutto il 2025, riguarda gli interventi:

 - effettuati da tutti i soggetti di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del D.L. 34/2020: condomini, persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti da 2 a 4 unità, persone fisiche, ONLUS, ODV, APS e IACP;

 - realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari (senza tener conto delle ulteriori condizioni, anche reddituali, richieste per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023).

Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022, la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione al 110%:

 - si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici;

 - opera a condizione che gli edifici sui cui si interviene siano stati danneggiati, ovvero sia stato accertato – mediante scheda AeDes o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E – il nesso causale tra il danno dell’immobile ed evento sismico;

 - è sufficiente che gli edifici su cui si interviene si trovino nei comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, compresi i cd. “comuni fuori cratere” (non rileva l’eventuale mancata proroga dello stesso).

Sono invece esclusi dalla proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione del 110%, gli interventi effettuati su edifici in cui:

 - il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;

 - il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

Polizza assicurativa obbligatoria

Per i contribuenti che usufruiscono del superbonus 110%, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del D.L.), il D.L. n. 212/2023, comma 2, articolo 2, ha introdotto l’obbligo, di stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy di futura emanazione.

A chi sono destinati i contributi previsti dal D.L. n. 39/2024?

Il D.L. n. 39/2024 ha istituito due fondi per il 2025 a sostegno di interventi di riqualificazione energetica e strutturale sia di immobili danneggiati da eventi sismici sia di immobili degli Enti del Terzo Settore.

Contributo per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici

La disciplina del fondo a sostegno di interventi su immobili danneggiati da eventi sismici è contenuta nell’articolo 2-bis

Il fondo, che una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2025, è finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammissibili al superbonus realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, ubicati nei territori dei comuni diversi da quelli delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, dovrà procedere al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni.

Per l'accesso al contributo, i soggetti dovranno presentare, in via telematica, un’istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo.

I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione territorialmente competenti, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate e fino a esaurimento delle stesse.

Il contributo:

 - non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

 - non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;

 - non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.lgs. n. 446/1997.

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione, a stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le ulteriori modalità applicative, incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

Contributo a favore degli Enti del Terzo Settore

La disciplina del fondo a favore degli Enti del Terzo Settore è delineata dall’articolo 1-ter.

Il Fondo, che ha una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025, è finalizzato a riconoscere un contributo a Onlus, organizzazioni di volontariato (OdV), Associazioni di promozione sociale (Aps), che risultano già costituite al 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge n. 67/2024, di conversione del D.L. n. 39/2024), per interventi di riqualificazione energetica e antisismici agevolabili con il superbonus e con tutti gli altri bonus edilizi di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 realizzati su immobili iscritti nello stato patrimoniale e utilizzati direttamente per lo svolgimento della loro attività.

Per l'accesso al contributo, dovrà essere presentata, in via telematica, una istanza all'ENEA, che, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo e autorizzerà la concessione del contributo fino a esaurimento delle risorse stanziate.

Il contributo:

 - non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

 - non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;

 - non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.lgs. n. 446/1997.

Sarà un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a fissare il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le ulteriori modalità applicative, incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

Quali sono gli edifici ammessi al superbonus?

Il superbonus spetta per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio italiano.

Gli edifici devono essere esistenti, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Il superbonus spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione (Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E/2020).

A ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il superbonus spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E/2020).

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E/2020, il superbonus trova applicazione anche con riguardo alle unità immobiliari iscritte nella categoria F/2 (unità collabenti) in quanto fabbricati già esistenti e quindi agevolabili, a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E/2022:

 - gli immobili iscritti nella categoria catastale provvisoria F/3 (immobili in costruzione), possono fruire del superbonus solo se gli interventi riguardano un immobile in precedenza accatastato e provvisto dei requisiti per accedere all’agevolazione, come la presenza di un impianto di climatizzazione, e solo successivamente riclassificato in F/3. Al termine dei lavori l’immobile dovrà essere accatastato in una delle categorie ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze). Diversamente, le unità accatastate sin dal principio in categoria F/3 e non precedentemente accatastate in altra categoria, non accedono al superbonus in quanto unità immobiliari in costruzione e non “esistenti”. L’eventuale presenza in un edificio di unità immobiliari accatastate nella categoria F/3, in precedenza non accatastate in altra categoria, non preclude, comunque, la possibilità di accedere al superbonus in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di tale edificio a condizione, tuttavia, che nello stesso vi siano anche unità immobiliari accatastate in categorie diverse da quelle fittizie o provvisorie;

 - gli immobili accatastati in categoria F/4 “unità in corso di definizione” possono fruire del superbonus in presenza dei requisiti richiesti dalla norma (quale, in particolare, la presenza di un impianto di climatizzazione invernale necessario nel caso di interventi di efficienza energetica). Una volta definita la destinazione d’uso e la consistenza dell’unità, ai fini del superbonus è necessario che l’unità rientri in una delle categorie ammesse al beneficio.

Nel caso di edificio condominiale:

 - se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate ad abitazione ricomprese nel condominio è superiore al 50%, è possibile ammettere al superbonus anche il proprietario o detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni;

 - se invece tale percentuale risulta inferiore, cioè se le superfici residenziali sono inferiori al 50% del complesso edilizio preso nella sua interezza, il bonus sarebbe comunque ammesso, ma per le sole spese sostenute dai possessori delle unità immobiliari abitative; ne resterebbero insomma esclusi i titolari delle unità strumentali.

Ai fini della prevalenza residenziale dell’edificio:

 - vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell'edificio, comprese quelle rientranti nelle categorie catastali escluse dal superbonus;

 - non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio.

Nei casi in cui gli interventi comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità immobiliari all'interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 290 del 23 maggio 2022).

Categorie catastali escluse

Il superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

 - A1 (abitazioni di tipo signorile);

 - A8 (abitazioni in ville);

 - A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), non aperte al pubblico. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 23/E/2022, ha chiarito che per definire il concetto di “apertura al pubblico” occorre far riferimento, per analogia, alla nozione di “accessibilità al pubblico” dei beni culturali oggetto di interventi conservativi realizzati con il contributo dello Stato, ai sensi dell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 38 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

I possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso, poste all’interno di un condominio possono, però, fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio, ma non possono fruire del superbonus per interventi trainati realizzati sulle proprie unità (Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E/2020).

Quali sono gli interventi ammissibili al superbonus?

In linea generale, gli interventi ammissibili al superbonus si distinguono in due tipologie:

1) interventi trainanti: consentono l’accesso diretto al superbonus. Si suddividono in:

 - interventi trainanti di riqualificazione energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 (danno diritto al cosiddetto super ecobonus);

 - interventi trainanti finalizzati all’adozione di misure antisismiche di cui al comma 4 dell’articolo 119 (danno diritto al cosiddetto super sismabonus);

2) interventi trainati: possono essere agevolati con il superbonus solo se realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, il superbonus è riconosciuto su un massimo di 2 unità, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni degli edifici; tale limite di 2 unità non sussiste invece per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E/2020).

Distanze minime

Per interventi ammissibili al superbonus, gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 873 del codice civile.

Quali sono gli interventi trainanti ammessi al super ecobonus?

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica che beneficiano del super ecobonus sono:

 - interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (art. 119, comma 1, lettera a, D.L. 34/2020);

 - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni (art. 119, comma 1, lettera b, D.L. 34/2020);

 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari (art. 119, comma 1, lettera c, D.L. 34/2020).

Ai fini dell’accesso al super ecobonus è necessario che:

 - gli interventi trainanti, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi trainati, portino al miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o, quando non possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata. L'APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori (Agenzia delle Entrate, circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020). Sono ammessi anche gli edifici privi di APE perché sprovvisti di copertura e/o uno o più muri perimetrali, purché al termine dell’intervento (che deve ricomprendere anche quello trainante di isolamento termico dell’edificio di cui all’art. 119, comma 1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A;

 - nell’immobile oggetto di intervento sia presente un impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Interventi trainanti di isolamento termico degli involucri edilizi

Si tratta di interventi di isolamento termico (con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi del decreto del Ministro dell’Ambiente 11 ottobre 2017) delle superfici opache verticali (pareti esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E/2022, dal 1° gennaio 2021, sono ammesse al superbonus anche le spese per l’isolamento termico del tetto a chiusura di un locale sottotetto non riscaldato (quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante). Tale superficie non rileva ai fini del calcolo della determinazione del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Tale intervento, non rappresenta di per sé un intervento “trainante” e che quindi, ai fini dell’accesso al superbonus occorre eseguire altri lavori “trainanti” (ad es. sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale/isolamento su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio).

L’edificio interessato può essere:

 - un condominio;

 - un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate posseduto da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

 - un edificio unifamiliare;

 - un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi.

Per tali interventi, il superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

 - 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;

 - 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da 2 a 8 unità immobiliari. Quindi, nel caso di un condominio di 8 unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 320.000 euro;

 - 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità immobiliari. Per esempio, se un condominio è composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

Si tratta di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con almeno una delle seguenti tecnologie:

 - generatori di calore a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

 - pompe di calore anche con sonde geotermiche, compresi gli impianti ibridi, anche abbinate all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

 - impianti di microcogenerazione;

 - collettori solari;

 - impianti di allaccio a sistemi di teleriscaldamento, definiti dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 2, comma 2, lett. tt), del D.lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.

Per tali interventi, il superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

 - 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da 2 a 8 unità immobiliari. Quindi, nel caso di un condominio di 8 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 160.000 euro;

 - 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità immobiliari. Quindi, per esempio, se un condominio è composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 euro, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 euro per 7 (105.000 euro).

In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E/2020).

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti

Il terzo intervento trainante ammesso al super ecobonus è la sostituzione - in edifici singoli o in unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno - degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con almeno una delle seguenti tecnologie:

 - generatori di calore a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

 - pompe di calore anche con sonde geotermiche, compresi gli impianti ibridi anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

 - impianti di microgenerazione;

 - collettori solari;

 - caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n. 186, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione del 10 luglio 2014, n. 2014/2147, o del 28 maggio 2015, n. 2015/2043, per l'inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

 - l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. tt), del D.lgs. n. 10/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione del 10 luglio 2014, n. 2014/2147, o del 28 maggio 2015, n. 2015/2043, per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

Per tali interventi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per singola unità immobiliare.

Sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Cosa si intende per edificio unifamiliare?

Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Cosa si intende per unità immobiliare funzionalmente indipendente?

Un’unità immobiliare si ritiene funzionalmente indipendente se dotata di almeno 3 installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra i seguenti:

 - impianto per l'approvvigionamento idrico;

 - impianti per il gas;

 - impianti per l'energia elettrica;

 - impianto di climatizzazione invernale.

La presenza, inoltre, di un accesso autonomo dall’esterno, presuppone, ad esempio, che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà non esclusiva (comma 1-bis all’art. 119 del D.L. 34/2020).

Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari possono far parte anche di un condominio nel caso sia verificata la contestuale sussistenza del requisito dell'indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno.

Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente se faccia parte o no di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

Nel caso l’appartamento faccia parte di un condominio, l’assemblea condominiale deve autorizzare il condòmino a realizzare l’intervento sulla parte esterna comune.

Quali sono gli interventi trainanti antisismici?

Sono interventi trainanti antisismici ammessi al super sismabonus gli interventi per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
D.L. 63/2013, art. 16, commi da 1-bis a 1- sexies).

A partire dal 1° gennaio 2021, sono agevolabili gli interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017, ovvero gli interventi per i quali, a partire da tale data, sia stato rilasciato il titolo edilizio. Pertanto, è possibile accedere al superbonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017 indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria.

Il super sismabonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei predetti interventi, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

Il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il super sismabonus può fruire anche del bonus mobili. Tale beneficio è riconosciuto anche nell’ipotesi in cui si opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla maxi detrazione (Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E/2020).

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E/2022, in vigenza del superbonus, i beneficiari non possono scegliere di applicare le aliquote ordinarie del sismabonus (70%-75%-80%-85%), ma devono utilizzare il superbonus.

Le aliquote ordinarie del sismabonus si applicano invece in tutte le ipotesi in cui il superbonus è escluso, ad esempio interventi su immobili non residenziali, su condomini in monoproprietà/comproprietà composti da più di 4 unità immobiliari, o eseguiti da soggetti esercenti attività d’impresa su propri fabbricati strumentali/merce/patrimonio.

Limiti di spesa

Gli importi di spesa ammessi al super sismabonus sono pari a:

 - 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d'imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. L'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente;

 - 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il super sismabonus spetta per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione.

Polizze assicurative

Per gli interventi sopra citati, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 15, comma 1, lettera f-bis, del Tuir) spetta nella misura del 90%.

Quali sono gli interventi “trainati”?

Si tratta di ulteriori interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainati.

Tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Questo implica che, ai fini dell’applicazione del superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 24/E/2020).

Se tutti i lavori, trainanti e trainati, sono effettuati da un’unica impresa, la dimostrazione che questi ultimi sono realizzati tra la data di inizio e di fine lavori dei principali può essere fornita dall’impresa stessa attraverso apposita attestazione (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E/2020).

La data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti (interrogazione parlamentare 28 giugno 2023, n. 5-00784).

In sintesi:

Intervento trainato

Limiti di spesa e interventi trainanti

Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013 (1)

Nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente

Intervento trainato se eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica

Installazione di impianti fotovoltaici su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici

Alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali, il superbonus spetta anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti, se questi ultimi sono situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c) e all'art. 142, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) (2)

Limite di spesa non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale (1.600 euro per ogni kW di potenza nominale se si tratta ristrutturazione edilizia o nuova costruzione). Per ottenere la detrazione, è obbligatorio cedere al GSE l’energia non autoconsumata o condivisa in sito

Intervento trainato se eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica oppure congiuntamente agli interventi “trainanti” antisismici

Installazione di sistemi di accumulo contestuale o successiva all’installazione degli impianti solari fotovoltaici

Limite di spesa non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo

Intervento trainato se eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica oppure congiuntamente agli interventi “trainanti” antisismici

Installazione di colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici

I massimali di spesa sono:
 - 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
 - 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
 - 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
L’agevolazione si intende riferita una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare

Intervento trainato se eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica

Interventi per la rimozione delle barriere architettoniche, art. 16-bis, comma 1, lett. e) DPR 917/1986

Si tratta, in particolare, degli interventi aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità in situazione di gravità

Intervento trainato se eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica oppure congiuntamente agli interventi “trainanti” antisismici

(1) Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E/2020, sono esclusi:
 - gli interventi di riqualificazione energetica globale (indicati nell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296/2006);
 - gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali per più del 25% della superficie disperdente lorda (di cui al comma 2.quater dell’articolo 14 del D.L. 63/2013)
 - gli interventi di efficienza energetica finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015 (di cui al comma 2.quater dell’articolo 14 del D.L. 63/2013)
 - gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico (di cui al comma 2.quater.1 dell’articolo 14 del D.L. 63/2013).

(2) Come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E/2023, il beneficio, si applica anche alle Onlus, Associazione di promozione Sociale (APS) ed Organizzazioni di Volontariato (OdV) che svolgono prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali.

Edifici vincolati

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.lgs. n. 42/2004) o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il super ecobonus si applica in ogni caso a tutti gli interventi di risparmio energetico trainati, anche in assenza degli interventi trainanti, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, qualora non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico (Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E/2020).

In linea generale, tra gli interventi agevolati, è ammessa anche l’installazione del cappotto termico interno nel rispetto di tutti i requisiti previsti nella norma.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E/2023, con riferimento agli edifici condominiali sottoposti a vincoli, ai fini della verifica della misura del superbonus da applicare per le spese sostenute nel 2023 (se 110% o 90%), si deve far riferimento alla data di presentazione della CILAS riferita agli interventi trainati. Pertanto:

 - se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022, il superbonus spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel corso del 2023;

 - se la CILAS è stata presentata dopo il 25 novembre 2022, per le spese sostenute nel corso del 2023, il superbonus spetta nella misura del 90%.

Come beneficiare del superbonus?

Il superbonus può essere fruito direttamente in dichiarazione dei redditi in:

 - 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

 - 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Con l’articolo 2, comma 3-sexies, del D.L. 11/2023, è stato consentito, su opzione irrevocabile da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, di ripartire in 10 quote annuali di pari importo, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 56, legge n. 2027/2024) ha introdotto la possibilità di ripartire in 10 rate annuali anche la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'opzione è irrevocabile e deve essere esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d'imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d’imposta 2024;

 - 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024. L’obbligo di ripartire in 10 rate annuali di pari importo il superbonus spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 è stato introdotto dall’articolo 4-bis del D.L. n. 39/2024.Tale obbligo di ripartizione in 10 anni riguarda solo le detrazioni che saranno fruite direttamente in dichiarazione dei redditi e non i crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, infatti, per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito rimane confermata la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo.

La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.

Sconto in fattura o cessione del credito

In alternativa alla fruizione diretta, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 11/2023 (avvenuta il 17 febbraio 2023), era sempre possibile optare per:

 - un contributo sotto forma di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, banche e altri intermediari finanziari. Il fornitore può anche applicare uno sconto parziale;

 - la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) banche e intermediari finanziari.

La scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.

Dal 17 febbraio 2023, invece, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 11/2023, è soppressa la possibilità di esercitare dette opzioni, fatte salve alcune specifiche eccezioni.

L’articolo 1 del D.L. 39/2024 (entrato in vigore il 30 marzo 2024) ha ulteriormente modificato la disciplina delle opzioni per la cessione dei crediti e lo sconto in fattura, eliminando la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per le residue fattispecie ancora vigenti dopo il blocco previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 11/2023.

IACP, cooperative edilizie, Onlus, APS e ODV

In particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 39/2024, dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024), IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, APS e ODV, già costituiti alla data del 17 febbraio 2023, nel caso di interventi ammessi al superbonus, possono continuare a esercitare l’opzione di sconto in fattura e cessione del credito d’imposta per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 (quindi, fino al 29 marzo 2024 compreso) nei seguenti casi:

 - risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

 - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;

 - risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. 

Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 o colpiti dagli eventi meteorologici delle Marche

Per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (tra cui rientrano anche gli immobili danneggiati da eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nonché quelli colpiti dagli eventi meteorologici delle Marche (verificatisi a partire dal 15 settembre 2022), le opzioni di sconto in fattura e la cessione del credito sono ancora consentite relativamente agli interventi agevolati con il superbonus per i quali, in data antecedente al 30 marzo 2024 (quindi, fino al 29 marzo 2024 compreso), sia verificata una delle seguenti ipotesi:

a) sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione; oppure

b) risulti presentata la CILAS (e, se gli interventi sono effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori) o l’istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi che comportano la demolizione e ricostruzione.

Cilas depositata entro il 16 febbraio 2023

Dal 30 marzo 2024 è inoltre vietato l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito in relazione agli interventi agevolabili con il superbonus per i quali, al 30 marzo 2024, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, pur essendosi verificati al 17 febbraio 2023 i seguenti presupposti previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, del D.L. n. 11/2023:

 - per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini: risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

 - per gli interventi effettuati dai condomini: risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

 - per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici: risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del D.L. n. 11/2023, nelle aree classificate come zone sismiche 1, 2 e 3, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito rimangono possibili per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data del 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti. L’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 212/2023 ha limitato l'ambito di tale deroga riservandola agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del D.L.) risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

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Crediti derivanti dai bonus edilizi: in vigore il blocco delle cessioni e dello sconto in fattura

Varianti

La possibilità di avvalersi delle opzioni relative allo sconto in fattura e cessione del credito resta possibile anche nel caso di varianti.

Come infatti chiarito dall’articolo 2-bis del D.L. 11/2023, dette opzioni sono consentite anche qualora, successivamente al 17 febbraio 2023, vengano presentate delle varianti alla CILAS o al diverso titolo edilizio richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire.

Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, non è rilevante neppure l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Pertanto, per valutare se si può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, si deve considerare la data originaria di presentazione della CILAS o di altro titolo abilitativo (e non alle variazioni successive) e, per gli interventi effettuati dai condomini, la deliberazione assembleare di approvazione dei lavori. 

Divieto di cessione delle rate residue del superbonus

Altra restrizione introdotta dal D.L. n. 39/2024 è il divieto di cessione delle rate residue relative al superbonus.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell’articolo 4-bis, dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge n. 67/2024, di conversione del D.L. n. 39/2024), non è più consentito optare per la cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese sostenute per gli interventi agevolati con tutti i bonus edilizi di cui l’articolo 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (tra cui, il superbonus).

Visto di conformità

Per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi agevolabili con il superbonus.

Il visto di conformità non va richiesto se il contribuente utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi che presenta direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso la dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi), o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). L’obbligo di apposizione del visto di conformità non sussiste anche nel caso in cui il contribuente, che intenda fruire del superbonus nella dichiarazione dei redditi precompilata, modifichi i dati in essa contenuti e la presenti direttamente.

Ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 1, lettera b), del D.L. n. 11/2023, ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

Asseverazione

Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, è necessario inoltre richiedere:

 - per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute n relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

 - per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi (in base alle disposizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017, modificato dal decreto n. 329/2020). I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Secondo quanto chiarito dall’articolo 2-ter, comma 1, lettera c), del D.L. 11/2023, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis (di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012), con riferimento all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017. La prima dichiarazione utile per la remissione in bonis è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione di opzione.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Per stabilire la congruità delle spese occorre fare riferimento:

 - ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, per gli interventi i cui titoli abilitativi sono stati presentati fino al 15 aprile 2022;

 - ai valori massimi stabiliti dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 febbraio 2022, applicabile agli interventi la cui richiesta di titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata a partire dal 16 aprile 2022.

Utilizzo del credito da parte del fornitore o cessionario

I crediti di imposta derivanti dal superbonus sono utilizzabili in compensazione (D.Lgs. n. 241/1997, art. 17) per i versamenti con F24 di imposte, contributi previdenziali, premi INAIL, tasse varie.

A norma dell'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito devono essere fruiti in:

 - 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

 - 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022.

Ai sensi del decreto Aiuti quater (articolo 9, comma 4, D.L. 176/2022, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del D.L. 11/2023), per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti (5 o 4 quote annuali), previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.

Le modalità per comunicare la scelta per la rateizzazione lunga sono state definite dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 2023/132123. Le istruzioni operative, invece, sono state illustrate dalle Entrate nella “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti”, aggiornata a gennaio 2024.

A rettifica del suddetto provvedimento prot. n. 132123 del 18 aprile 2023, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n 332687 del 22 settembre 2023 sono state definite le regole per annullare la scelta di ripartire in 10 rate annuali i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura relative al superbonus.

Con lo stesso Provvedimento prot. n. 332687/2023, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre ammesso la possibilità di annullare la comunicazione con la quale cessionari e fornitori si erano impegnati ad utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante F24, i crediti d’imposta derivanti da superbonus, senza usufruire della possibilità di ulteriori cessioni degli stessi (cfr. i Provvedimenti prot. n.35873 del 3 febbraio 2022 e n.253445 del 30 giugno 2022).

Si ricorda che:

 - secondo quanto disposto dal comma 3-bis dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione dei crediti di imposta relativi agli interventi edilizi presenti nella piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Le modalità di attuazione e la decorrenza della disposizione saranno definite con un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze;

 - secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 94, lettera b) della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dal 1° luglio 2024, per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché quelli relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (crediti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del D.lgs. n. 241/1997). Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro di debiti (oltre alla quale scatta il blocco alla compensazione), non rilevano le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Chiarimenti su tali limiti alle compensazioni in F24 sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 16/E del 28 giugno 2024.

In cosa consiste il nuovo obbligo di comunicazione previsto dal D.L. n. 39/2024?

L’articolo 3 del D.L. n. 39/2024, ai fini di monitoraggio della spesa pubblica, ha introdotto l’obbligo di comunicare le spese sostenute nel 2024 e nel 2025 per gli interventi agevolati con il superbonus.

Le modalità e i termini di invio dei dati sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2024, pubblicato sul sito del Governo il 26 settembre 2024.

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni i soggetti:

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che al 31 dicembre 2023 non hanno concluso i lavori;

b) che hanno presentato la CILAS, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

 - dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

 - ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024);

 - ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;

 - percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.

La comunicazione deve essere trasmessa:

 - ad ENEA, nel caso di interventi per l’efficientamento energetico;

 - al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), nel caso di interventi antisismici.

Alla trasmissione devono provvedere:

a) per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA l’asseverazione di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) del D.L. n. 34/2020. La nuova comunicazione deve essere inviata contestualmente alle asseverazioni per SAL e per fine lavori, nelle quali è stata aggiunta un’apposita sezione la cui compilazione è obbligatoria. Tale sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni trasmesse all’ENEA prima del 26 settembre 2024 (data di pubblicazione del D.P.C.M. 17 settembre 2024);

b) per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico che si occupano dell’asseverazione di cui all’art. 119, comma 13, lettera b) del D.L. n. 34/2020. Le comunicazioni relative a interventi antisismici non conclusi al 31 dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024 devono essere trasmesse entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello dell’approvazione dei SAL (per i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024, il termine ultimo per l'invio della comunicazione, a seguito della proroga disposta dal D.P.C.M. del 29 ottobre 2024, è stato il 30 novembre 2024).

L’omessa presentazione delle comunicazioni comporta:

 - per gli interventi per i quali la CILAS, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata entro il 29 marzo 2024: l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro;

 - per gli interventi per i quali la CILAS, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata a decorrere dal 30 marzo 2024: la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Cosa prevede la clausola di salvaguardia per il superbonus per i lavori non terminati?

In linea generale, la fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi, quindi anche per il superbonus, è vincolata all'esecuzione completa degli interventi stessi, secondo quanto indicato nei relativi atti abilitativi e nei tempi previsti dagli atti stessi.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E/2022, la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1197.

È tuttavia possibile completarli oltre il periodo di vigenza del bonus fiscale, essendo indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili (interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021).

Il D.L. n. 212/2023 ha introdotto un’eccezione a questa regola generale.

In particolare, all’articolo 1, comma 2, si prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus per i quali è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d’imposta (di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020), sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, anche se tale circostanza comporta il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche prescritto.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 34/2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Quando è obbligatoria l’applicazione del contratto collettivo?

Dal 27 maggio 2022, i lavori edili indicati nell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma allegato X del D.lgs. 81/2008, che concorrono alla realizzazione di un’opera di importo complessivo superiore a 70.000 euro, possono ottenere il superbonus solo se eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

L’obbligo riguarda i cantieri temporanei o mobili relativi a lavori di:

 - costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;

 - trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,

comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;

 - scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Chiarimenti in merito a tale obbligo sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 27 maggio 2023.

Quando è obbligatoria l'attestazione SOA?

Anche nel 2024 è in vigore l’obbligo di affidare i lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese in possesso certificazione SOA.

Tale obbligo - introdotto dall’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022 - non si applica ai:

 - lavori già in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022;

 - ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore al 21 maggio 2022.

Come specificato all’articolo 2-ter, comma 1, lettera d), del D.L. n. 11/2023:

 - per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione SOA, oppure di averne fatto richiesta, deve risultare soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

 - la soglia di 516.000 euro deve essere calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto;

 - detto obbligo, essendo riferito alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, non si applica con riguardo agli incentivi che agevolano le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Chiarimenti in merito a tale obbligo sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023.

Sull’obbligo si è pronunciata anche la Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il Documento n. 1 del 20 marzo 2023.

La plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile oggetto di lavori agevolati con il superbonus è soggetta a tassazione?

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi da 64 a 66, legge n. 213/2023), mediante l’inserimento della lettera b-bis) all’articolo 67, comma 1 del TUIR, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di intervento di superbonus su un immobile e successiva cessione di quest’ultimo entro 10 anni dalla conclusione dei lavori, la relativa plusvalenza è classificata tra i “redditi diversi” ai fini Irpef.

La disposizione è applicabile anche nel caso in cui i lavori dovessero essere stati eseguiti da soggetti diversi dal proprietario, ovvero da un soggetto avente diritto all’agevolazione del superbonus.

Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione ovvero, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione dovesse essere decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

La legge di Bilancio 2024 ha modificato anche l’articolo 68, comma 1, del TUIR, introducendo specifiche disposizioni per verificare l’incidenza dei costi nel calcolo della plusvalenza.

In particolare, è stabilito che, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura, ai fini della determinazione dei costi inerenti l'immobile oggetto di lavori agevolati con il superbonus (e quindi della determinazione della base imponibile in caso di cessione degli immobili):

 - nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese sostenute per gli interventi agevolati;

 - nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni ma entro i 10 all’atto della cessione, si tiene conto del 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato come sopra indicato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In tutte le altre ipotesi (superbonus al 110% in detrazione o superbonus in percentuali inferiori, ovvero 90%, 70%, 65%), i costi degli interventi agevolati sono considerati interamente ai fini del calcolo della plusvalenza da cessione.

Alle plusvalenze può essere applicata un'imposta sostitutiva sul reddito del 26%, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 266/2005.

Chiarimenti sulla disciplina della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile oggetto di lavori agevolati con il superbonus sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024.

Il superbonus rientra nel nuovo limite alle detrazioni IRPEF per i soggetti con reddito superiore a 75.000?

La Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 10, legge n. 207/2024) ha fissato nuovi limiti per la fruizione delle detrazioni IRPEF per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro.
Detti limiti si applicano anche al superbonus.

Secondo la nuova disposizione, con effetto dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, l’ammontare annuale degli oneri detraibili viene determinato moltiplicando un “importo base” pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;

- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro,

per un coefficiente pari a:

- 0,5 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;

- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;

- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio con disabilità accertata fiscalmente a carico.

Da tali limitazioni sono escluse:

- le spese mediche (che continueranno, quindi, ad essere detratte nella misura del 19% per gli importi eccendenti i 129,11 euro, a prescindere dal reddito e dal numero dei figli a carico del contribuente);

- le detrazioni per investimenti in start up e PMI innovative, di cui agli articoli 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012 e all’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del D.L. n. 3/2015.
Per le detrazioni ripartite in più annualità, come i bonus edilizi, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono esclusi dal nuovo tetto massimo alle detrazioni, gli interessi passivi relativi a mutui per l’acquisto/costruzione della prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione sulla vita e sulla casa derivanti da contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 nonché le rate relative ai bonus edilizi per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.