Quanto ai contributi aggiuntivi versati a una associazione da parte di enti sussiste il presupposto oggettivo ai fini della disciplina Iva, laddove le specifiche attività siano rese a titolo oneroso, ossia nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive e quindi di natura sinallagmatica, esistendo un nesso diretto fra le stesse prestazioni fornite e le somme ricevute, a nulla rilevando sia la circostanza che tali somme siano inferiori al prezzo di costo e sia che le prestazioni fornite siano finalizzate al perseguimento di un interesse pubblico. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 576 del 30 agosto 2021.
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