In caso di acquisto di case antisismiche, ai fini del superbonus non va attestata la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 697 dell’11 ottobre 2021. Gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente. Per l’acquisto di case antisismiche l'agevolazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati.
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