Dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021 possono richiedere i contributi a fondo perduto Sostegni e/o Sostegni bis alternativo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro. La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, con il modello approvato dall’Agenzia con provvedimento n. 268440 del 13 ottobre 2021.
Con provvedimento n. 268440 del 13 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha individuato contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi compresi nel 2019 fra 10 e 15 milioni, ossia il contributo Sostegni e/o il contributo Sostegni bis alternativo.
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza Covid-19, l’art. 1, comma 30-bis del decreto Sostegni bis ha esteso l’erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall’art. 1 del decreto Sostegni e dai commi da 5 a 13 dell’art. 1 del D.L. n. 73/2021 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro.
Le agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro.
Ulteriore requisito per la richiesta del contributo Sostegni è l’aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019, mentre ulteriore requisito per la richiesta del contributo Sostegni bis alternativo è l’aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.
In ogni caso non possono accedere ai contributi i soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei decreti, gli enti pubblici (art. 74 TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis TUIR).
I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021.
In questo periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’IBAN del conto corrente su cui ricevere l’accredito.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento dei contributi (ovvero il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come crediti d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” - sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta non è possibile trasmettere ulteriori istanze.
I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.
I contributi su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Come calcolare i contributi
Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda.
Se viene richiesto esclusivamente il contributo Sostegni, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In questo caso viene riconosciuto anche il contributo Sostegni bis automatico (art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021).
Se si richiede esclusivamente il contributo Sostegni bis alternativo il contributo è pari al 30% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.
Se vengono richiesti entrambi, per il contributo Sostegni bis alternativo si applica la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per tutti i soggetti l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Il provvedimento prevede anche che l’Agenzia delle Entrate debba effettuare dei controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza.
Inoltre l’Agenzia effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA e redditi.
Infine il provvedimento individua anche la modalità di restituzione dei contributi.
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