Il credito d'imposta botteghe e negozi non può essere riconosciuto con riferimento ai locali condotti in locazione dalla società che effettua attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, poiché trattasi di attività identificate come essenziali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 714 del 2021. La società ricorrendone i requisiti, potrà usufruire, per lo stesso mese di marzo 2020, del credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, cd. bonus affitti.
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