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Commercialisti, aggiornati i codici ATECO

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Con l’aggiornamento ISTAT 2022 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, sono state riorganizzate, anche grazie alla sollecitazione del CNDCEC, le sottocategorie all’interno della categoria ATECO 69.20.1 - Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile. Lo ha reso noto il CNDCEC con l'informativa n. 33 del 21 marzo 2022, con cui ha chiarito che la nuova classificazione delle attività economiche è stata predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, poiché essa viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative, per consentire la sua implementazione operativa tale nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1° aprile 2022.
Con l’informativa n. 33 del 21 marzo 2022 il CNDCEC ha reso noto l’aggiornamento dei Codici ATECO 2007.
Con l’aggiornamento ISTAT 2022 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, sono state riorganizzate - anche su sollecitazione del Consiglio Nazionale dei commercialisti - le sottocategorie all’interno della categoria ATECO 69.20.1 - Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile.
In particolare, è stato modificato il contenuto del codice ATECO 69.20.11, già riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, che ora è invece dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”, includendovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice ATECO 69.20.12 (già “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”).
Il contenuto del codice ATECO 69.20.12 è stato, conseguentemente, anch’ esso modificato, per cui ora accoglie i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
La nuova classificazione delle attività economiche è stata predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, poiché essa viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative, per consentire la sua implementazione operativa tale nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1° aprile 2022.
I soggetti che a seguito dell’introduzione di un nuovo codice attività, della suddivisione di un codice preesistente e della modifica della descrizione del codice risultano interessati da un nuovo codice ATECO relativo all’attività da loro esercitata dovranno, a partire dal mese di aprile 2022, presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione di variazione dati IVA, per modificare il proprio codice ATECO 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati presentata alle Entrate), dovranno poi indicare il nuovo codice attività.
I soggetti interessati dalla nuova codifica (in particolare, i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice ATECO 69.20.12) potranno quindi comunicare all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° aprile, la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA - Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA - Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.
A cura della Redazione

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