In tema di cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche previa rideterminazione del costo di acquisto, la ratio della norma fiscale sulla rideterminazione è quella di agevolare la libera circolazione delle partecipazioni, nel presupposto implicito che chi subentra nella titolarità della società o di una parte di essa lo faccia per un interesse imprenditoriale, e dunque per portarne avanti l'attività e mantenerla produttiva. Lo ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 156 del 25 marzo 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 156 del 25 marzo 2022 in tema di cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche previa rideterminazione del costo di acquisto ex art. 2, comma 2, D.L. 282/2002 e art. 7, comma 2 D.L. 70/2011.
In base all'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011, una persona fisica che deteneva, al di fuori dell'attività d'impresa, alla data del 1° luglio 2011, una partecipazione non negoziata in mercati regolamentati, poteva rideterminarne il costo o valore di acquisto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, per le partecipazioni non qualificate, o del 4 per cento, per quelle qualificate, parametrata al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2012.
Il valore della partecipazione, come risultante dalla perizia, sostituisce il costo di acquisto unicamente ai fini della determinazione della plusvalenza emergente nella cessione a titolo oneroso delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e non assume, invece, rilevanza ai fini della determinazione dei redditi di capitale.
La ratio della norma fiscale sulla rideterminazione è quella di agevolare la libera circolazione delle partecipazioni, nel presupposto implicito che chi subentra nella titolarità della società o di una parte di essa lo faccia per un interesse imprenditoriale, e dunque per portarne avanti l'attività e mantenerla produttiva.
In considerazione del fatto che i dividendi utilizzati dai Promissari Acquirenti per pagare il corrispettivo saranno assoggettati a ritenuta ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si ritiene che l'operazione non configuri ai fini delle imposte dirette alcun indebito vantaggio conseguito attraverso la rideterminazione utilizzata.
Per escludere l'esistenza di una fattispecie di abuso del diritto, l'operazione deve superare un vaglio di "non marginalità" delle ragioni extra fiscali, che si ritiene sussistere solo quando le operazioni rappresentate non sarebbero state poste in essere in assenza di tali ragioni.
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