In tema di regime editoria, l'agevolazione consistente nell'applicazione della forfetizzazione della resa al 95 per cento rispetto alla misura ordinaria dell'80 per cento è applicabile per l'intero anno 2021, alla luce della ratio della misura, che si è intesa porre nell'ottica della prosecuzione degli interventi a favore delle imprese adottati dal Governo nel corso del periodo di pandemia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entarte con la risposta a interpello n. 207 del 22 aprile 2022, con cui ha ricordato la modalità di funzionamento dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 207 del 22 aprile 2022 in tema di regime speciale monofase dell'editoria di cui all'articolo 74, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In base al predetto regime, per il commercio di prodotti editoriali, l'IVA viene assolta esclusivamente dall'editore, intendendosi per tale colui che intraprende l'iniziativa economica editoriale, ossia si assume il rischio dell'opera per lo sfruttamento economico della stessa; le successive cessioni, ovvero quelle poste in essere da distributori, edicolanti, librai, sono operazioni "escluse", per cui viene meno il meccanismo della rivalsa e della detrazione.
In applicazione del regime speciale, l'imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico con due criteri alternativi:
-metodo delle copie vendute. Con questo sistema l'imposta è calcolata dall'editore sulla vendita effettiva al pubblico dei prodotti editoriali. La base imponibile, su cui calcolare l'IVA è data, quindi, dalla differenza tra tutte le copie spedite dall'editore e quelle a lui restituite perché invendute (si ricorda che in genere il commercio dei prodotti editoriali avviene con il contratto estimatorio);
-metodo delle copie consegnate o spedite diminuito della forfetizzazione della resa, che, dal 1° gennaio 2002, è pari all'80% per i giornali quotidiani e i periodici e al 70% per i libri.
Questo metodo è adottabile solo per i giornali quotidiani, i periodici e i libri, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni.
La somma su cui applicare la percentuale forfetizzata è determinata dal prezzo di copertina di tutte le copie consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti estimatori.
L'imposta a carico dell'editore, quindi si determina scorporandola dai corrispettivi diminuiti dalla percentuale di resa forfetaria.
Quindi, il primo regime è obbligatorio per le cessioni di:
- cataloghi (ivi compresi quelli di informazione libraria);
-giornali e periodici pornografici;
-giornali quotidiani, periodici, libri scolastici con o senza supporti integrativi e diversi da quelli scolastici con o senza altri beni.
Il secondo regime si applica limitatamente al commercio di libri diversi da quelli scolastici, giornali quotidiani e periodici (esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni ed i giornali e periodici pornografici) per i quali costituisce il sistema base, salvo opzione per il regime delle copie effettivamente vendute.
Con l'intento di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 che si sono registrati in capo al settore della commercializzazione di giornali e periodici, prima con il Decreto Rilancio, per l'anno 2020, poi con il Decreto Sostegni Bis, per l'anno 2021, la suddetta percentuale di forfetizzazione della resa è stata elevata dall'80% al 95%.
Il dubbio interpretativo sollevato è se il criterio di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali e periodici cartacei di cui all'art. 67, comma 7, del DL Sostegni Bis possa essere applicato per l'intero anno 2021 ovvero se debba essere applicato solo dal giorno di entrata in vigore della disposizione.
Analoga disposizione era stata introdotta per l'anno 2020 dal Decreto Rilancio. In relazione alla previsione del citato Decreto rilancio, nel Dossier della Relazione Tecnica della Camera, si legge chiaramente che la norma in esame, pur entrando in vigore a maggio del 2020, dispone che il nuovo coefficiente si applichi per l'anno 2020.
Per quanto concerne, invece, la successiva analoga disposizione introdotta dal Decreto Sostegni Bis per l'anno 2021, nella Relazione Tecnica si legge che la proposta normativa è orientata ad estendere al 2021 il regime straordinario di forfetizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, innalzando la resa dall'attuale 80 al 95 per cento (regime che, limitatamente al 2020, l'art. 187 del DL n. 34 del 2020 ha introdotto alle medesime condizioni ivi proposte)".
Stante il continuo riferimento all'anno 2021 da parte dei documenti che hanno accompagnato l'iter di formazione della norma in esame, alla luce della ratio della misura, che si è intesa porre nell'ottica della prosecuzione degli interventi a favore delle imprese adottati dal Governo nel corso del periodo di pandemia, l'agevolazione consistente nell'applicazione della forfetizzazione della resa al 95 per cento rispetto alla misura ordinaria dell'80 per cento sia applicabile per l'intero anno 2021.
A cura della Redazione
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