Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Rimborso del prestito figurativo: quale trattamento fiscale

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La restituzione della parte eccedente delle royalties rispetto al valore normale, contabilizzata come sopravvenienza attiva, deve essere trattata sul piano fiscale come movimentazione finanziaria. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 233 del 28 aprile 2022, con cui ha specificato che poiché la sopravvenienza attiva che il contribuente intende far emergere a conto economico corrisponde ad oneri (royalties) imputati in esercizi precedenti, che l'amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione con contestuale riqualificazione ai fini fiscali delle somme a titolo di prestito figurativo (erogazione di un prestito), la stessa sopravvenienza non deve concorrere alla formazione del reddito d'impresa in quanto, anche in questo caso, le somme corrispondenti devono essere riqualificate a titolo di movimentazione finanziaria sul piano fiscale (restituzione di un prestito).
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 233 del 28 aprile 2022 riguardante il rimborso del prestito figurativo.
Nel caso specifico è stato evidenziato che il Prestito Figurativo ha assunto rilevanza solo ai fini fiscali nel contesto degli Atti di Adesione/Conciliazione, ma non costituisce sul piano contabile un finanziamento riconosciuto contrattualmente dall'Istante e, conseguentemente, non ha determinato l'iscrizione di alcuna attività finanziaria nel bilancio del contribuente.
In questo contesto si ritiene che così come è stato riqualificato, come finanziamento (movimentazione finanziaria) un componente di reddito (costo), allo stesso modo debba essere riqualificato il componente di reddito emergente a seguito della rettifica dello stesso fenomeno effettuata dalla società sul piano contabile.
Ne consegue che la restituzione della parte eccedente delle royalties rispetto al valore normale, contabilizzata come sopravvenienza attiva, debba essere trattata sul piano fiscale come movimentazione finanziaria.
Poiché la sopravvenienza attiva che il contribuente intende far emergere a conto economico nella voce A5 corrisponde ad oneri (royalties) imputati in esercizi precedenti, che l'amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione con contestuale riqualificazione ai fini fiscali delle somme a titolo di prestito figurativo (erogazione di un prestito), si ritiene che la stessa sopravvenienza non debba concorrere alla formazione del reddito d'impresa in quanto, anche in questo caso, le somme corrispondenti devono essere riqualificate a titolo di movimentazione finanziaria sul piano fiscale (restituzione di un prestito).
Tali considerazioni rilevano anche con riferimento all'IRAP con conseguente irrilevanza del componente positivo emerso in sede contabile, in quanto espressione di una movimentazione finanziaria qualificata come tale sul piano fiscale.
Le conclusioni appena enunciate trovano applicazione a condizione che le menzionate sopravvenienze attive siano puntualmente ed inequivocabilmente riconducibili agli accertamenti oggetto di Adesione/Conciliazione e che le somme in questione siano effettivamente restituite alla controllata.
A cura della Redazione

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