Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Rivalutazione degli immobili a destinazione alberghiera anche se concessi in locazione

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La disciplina sulla rivalutazione degli immobili a destinazione alberghiera si applica, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 269 del 18 maggio 2022, con cui ha specificato quali siano i due requisiti, di carattere oggettivo e soggettivo previsti per il caso di immobile concesso in locazione.
Con la risposta a interpello n. 269 del 18 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di rivalutazione degli immobili a destinazione alberghiera.
Il decreto Liquidità (art. 6-bis, D.L. n. 23/2020) ha introdotto, per i soggetti ivi indicati operanti nei settori alberghiero e termale, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.
La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa, deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019; ne consegue che, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il bilancio nel quale si deve procedere a detta rivalutazione è quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 e/o quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita; sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Con circolare n. 6/E del 1° marzo 2022 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina. La norma di interpretazione autentica, richiamata nella circolare, contenuta nell'art. 5-bis, comma 1, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha stabilito che l'art. 6-bis si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
La disposizione in esame, dunque, per il caso di immobile concesso in locazione, richiede la contestuale presenza di due requisiti, di carattere oggettivo e soggettivo:
-dal punto di vista oggettivo, deve trattarsi di immobile a destinazione alberghiera;
- sotto il profilo soggettivo, il locatario deve essere un soggetto operante nei settori alberghiero e termale.
In caso di utilizzo promiscuo dei beni, invece, è necessario identificare il valore di mercato del bene attribuibile alla "parte" di bene utilizzate per operare nei predetti settori.
Tale identificazione può avvenire sulla base della valutazione di stima operata ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2001 cui rinvia il menzionato articolo 6-bis, ovvero, mediante altro criterio che risulti dimostrabile e controllabile in sede di svolgimento delle attività di controllo.
A cura della Redazione

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