Finanziamenti Per i costi 2021, 2022 e 2023

Bonus e-commerce per le reti di imprese agricole: come e quando utilizzarlo

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Si è “sbloccato” il credito di imposta per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari. Il bonus spetta per le spese sostenute dal 2021 al 2023 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito di imposta non è automatico, ma per la sua fruire è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese effettuate. Per le spese relative al 2021, la comunicazione dovrà essere trasmessa inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022. Per gli anni successivi, l'invio dovrà avvenire dal 15 febbraio al 15 marzo 2023 per le spese sostenute nell'anno in corso e dal 15 febbraio al 15 marzo 2024 per quelle relative all’anno 2023.
Tutto pronto per l’accesso al credito di imposta per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari.
Istituito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 131, legge n. 178/2020), il beneficio si è “sbloccato” con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20 maggio 2022, n. 174713, che ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per la sua fruizione.
La pubblicazione delle istruzioni operative consente alle imprese interessate di conoscere nel dettaglio l’ambito soggettivo, le spese agevolabili, la misura, la procedura di richiesta e la modalità di utilizzo.

Chi sono i soggetti beneficiari

Un primo aspetto chiarito dal provvedimento n. 174713/2022 riguarda l’ambito soggettivo.
Il credito di imposta spetta alle reti di imprese agricole e agroalimentari, costituite ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 5/2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, di cui all’art. 2, c. 1, lett. a), legge n. 268/1999.
Come specificato dal provvedimento:
- sono ammesse sia le “reti contratto”, prive di autonoma soggettività giuridica, sia le “reti soggetto”, dotata di autonoma soggettività giuridica, acquisita ai sensi dell’art. 3 c. 4-quater del D.L. n. 5/2009;
- le imprese costituenti la rete devono essere:
1) imprese, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
2) piccole e medie imprese in base al Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell’Allegato I del TFUE, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.

Spese ammissibili

Ulteriori indicazioni riguardano le spese sostenute.
In particolare, i costi agevolabili sono quelli sostenuti nei periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Attenzione
Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del TUIR. L’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del Caf.

Modalità di determinazione del credito di imposta

Altra importante precisazione viene fornita in merito alla modalità di determinazione del credito di imposta per le “reti contratto” o le “reti soggetto”.
In caso di “rete contratto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta dovrà applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete:
- in relazione alla quota delle spese alle stesse direttamente imputate, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza delle imprese aderenti;
- in relazione alla quota delle spese a queste “ribaltate”, qualora gli investimenti siano stati posti in essere da un’impresa della rete o dall’impresa capofila che ha operato senza rappresentanza per conto delle imprese aderenti.
In caso di “rete soggetto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta, invece, è applicato in modo autonomo dalla rete, ferma restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia massima degli investimenti ammissibili.

Credito d’imposta effettivo e “teorico”

Dal provvedimento si rileva poi che il credito di imposta effettivamente spettante potrebbe essere inferiore a quello “teorico”.
A norma della legge di Bilancio 2021, il credito di imposta “teorico” è pari al 40% delle spese ammissibili per ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio, con il limite massimo di:
- 50.000 euro, per le piccole e medie imprese che svolgono la loro attività nella produzione primaria di prodotti agricoli. L’agevolazione, che si applica alle condizioni stabilite dall’art. 14, Regolamento (UE) n. 702/2014, non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 1 del predetto regolamento;
- 25.000 euro, per le grandi imprese che operano nel settore primario di prodotti agricoli. L’agevolazione è concessa in regime di “de minimis agricolo” di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013;
- 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, per le piccole e medie imprese agroalimentari. In tal caso, invece, l’agevolazione è riconosciuta in “de minimis generale” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Il bonus effettivamente concesso, invece, potrà inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle richieste validamente presentate superi l’ammontare delle risorse disponibili (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023). In tal caso, verrà effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse stanziate tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Attenzione
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, attraverso il modello F24 (da presentare tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che renderà nota la percentuale di credito d’imposta spettante.

Divieto di cumulo

Nell’ambito del provvedimento viene anche specificato che credito di imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.
L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell’aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l’indebito utilizzo del credito d’imposta.

Come si presenta la domanda

Il credito di imposta non è automatico, ma per la sua fruire è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese effettuate in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023.
La comunicazione dovrà essere inviata:
- per le spese sostenute nel 2021, dal 20 settembre al 20 ottobre 2022;
- per le spese sostenute nel 2022, dal 15 febbraio al 15 marzo 2023;
- per le spese sostenute nel 2023: dal 15 febbraio al 15 marzo 2024.
Nello stesso periodo sarà possibile:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Attenzione
La comunicazione, da trasmettere esclusivamente per via telematica utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, dovrà essere presentata:
- in caso di “rete contratto”, dalle singole imprese aderenti per la quota di spese ad esse riferibili;
- in caso di “rete soggetto”, dalla rete stessa.
L’invio potrà essere effettuato direttamente dal beneficiario o tramite un incaricato abilitato.

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