Finanziamenti Dall’Agenzia delle Entrate

Cessione in consolidato di crediti da riqualificazione energetica: le caratteristiche del trasferimento

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In tema di crediti derivanti da interventi di riqualificazione energetica e cessione nell'ambito del consolidato fiscale, il trasferimento non configura una ipotesi di cessione a terzi dei crediti d'imposta, ossia un contratto tra un creditore (cedente) ed un soggetto terzo (cessionario) mediante il quale il primo trasferisce - a titolo oneroso o gratuito - al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto). Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 406 del 2022.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 406 del 3 agosto 2022 in tema di crediti derivanti da interventi di riqualificazione energetica e cessione nell'ambito del consolidato fiscale.
L’articolo 121 del TUIR prevede che ciascuna società partecipante al consolidato debba redigere e presentare la propria dichiarazione dei redditi - senza liquidare la relativa imposta - comunicando alla società o ente controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili e gli acconti autonomamente versati.
In costanza di consolidato, ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha, pertanto, la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.
Il trasferimento dei crediti d'imposta è quindi consentito ai soli fini della compensazione con l'IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l'assolvimento di altri tributi.
Detto trasferimento non configura una ipotesi di cessione a terzi dei crediti d'imposta, ossia un contratto tra un creditore (cedente) ed un soggetto terzo (cessionario) mediante il quale il primo trasferisce - a titolo oneroso o gratuito - al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto).
Si è in presenza, invece, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell'ambito di un sistema di tassazione disegnato dal legislatore al fine di consentire la determinazione di un reddito imponibile unico e di abbattere l'IRES di gruppo anche attraverso l'utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenza d'imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.
Al fine dell'utilizzo del credito in compensazione, la consolidante compilerà il modello F24 indicando quale codice fiscale del contribuente quello della consolidante e nei campi "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" e "codice identificativo", rispettivamente, il codice fiscale della consolidata che trasferisce il credito al consolidato e il "valore" 62.
Con riferimento alla liquidazione IVA di gruppo - di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché a quello ministeriale 13 dicembre 1979 - va rilevato che la stessa è tutta interna all'imposta sul valore aggiunto ed alle relative liquidazioni, risultando impossibile, a differenza di quanto avviene per il consolidato, traferire altri crediti d'imposta.
La cessione del credito acquisito, dunque, rimarrà eventualmente possibile nei limiti (numerici e quantitativi) fissati dall'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020, secondo quanto avviene nei confronti dei "normali" terzi, ulteriori cessionari del credito stesso
A cura della Redazione

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