In tema di crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, quanto al momento di "effettuazione" dell'investimento, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 537 del del 31 ottobre 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello nn. 537 del 31 ottobre 2022 in tema di crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell'iper ammortamento di cui all'articolo 1, commi 9-13, della legge n. 232 del 2016, che, in quanto compatibili, risultano estendibili anche alla nuova disciplina del credito d'imposta recata dall'articolo 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii., e dall'articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178 del 2020 e ss.mm.ii.
In merito al momento di "effettuazione" dell'investimento, il documento di prassi chiarisce che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La circolare, inoltre, specifica che dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del costo, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio.
Al di là del nomen utilizzato negli atti, si ritiene che il costo, ai fini agevolativi, possa considerarsi "sostenuto" già alla conclusione del procedimento relativo al "test di funzionamento" ("Preliminary" Acceptance Test) e alla contestuale sottoscrizione del PAC ("Preliminary" Acceptance Certificate).
In conclusione, ai fini dell'individuazione del momento di "effettuazione" dell'investimento, determinante per "incardinare" il bene nella corretta disciplina agevolativa risulta decisiva nel caso oggetto di analisi, la sottoscrizione del PAC; ovviamente, per individuare la disciplina agevolativa applicabile, si dovrà tenere conto anche dell'eventuale "prenotazione" del bene.
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