Il disegno di legge di Bilancio 2023 conferma la disciplina transitoria del Fondo garanzia PMI per tutto il prossimo anno. Viene allungata fino al 31 dicembre 2023 anche l’operatività speciale del Fondo PMI a favore delle imprese colpite dalla crisi ucraina. A seguito della proroga, quindi, fino alla fine del 2023, resterà fissato a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria e saranno ammissibili anche i soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo. Per tutto il 2023 continueranno poi a trovare applicazione coperture più alte per i prestiti destinati a investimenti e a supporto della liquidità per le imprese a maggior rischio.
Proroga di un anno dell'intervento transitorio e speciale del Fondo di garanzia PMI.
La conferma fino alla fine del 2023 delle misure previste dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 55, legge n. 234/2021) e dal decreto Aiuti (art. 16, c. 1, D.L. n. 50/2022) è contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2023.
Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, l’estensione dell’operatività del regime transitorio e speciale si è resa necessaria in considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, specie volte all’efficientamento e alla diversificazione delle fonti di energia, ed è coerente con la recente proroga al 31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.
Regime transitorio
Con il ddl di Bilancio 2023 arriva quindi la proroga (senza alcuna modifica) fino al 31 dicembre 2023 della disciplina transitoria del Fondo di garanzia PMI di cui al comma 55 della legge di Bilancio 2022.
Pertanto, per tutto il 2023 resterà fissato a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria.
Fino alla fine del 2023, inoltre, saranno ammissibili le imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo. La fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria sarà definita attraverso l’applicazione modello di valutazione del Fondo, il quale dovrà essere necessariamente alimentato, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico-finanziari che con i dati andamentali dell’impresa beneficiaria.
Per quanto riguarda le percentuali di copertura, a seguito della proroga, fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo sarà concessa:
- per operazioni connesse a investimenti: nella misura massima dell'80% dell’importo dell'operazione finanziaria in favore di tutte le imprese indipendentemente dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione del Fondo. Per le operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo sarà concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
- per operazioni di liquidità: nella misura massima dell’80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo e nella misura massima del 60% per le imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione. Con riferimento alle operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo sarà concessa nella misura dell’80%-60% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%.
In tutti i casi, la misura della controgaranzia sarà pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi della parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo, ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato.
Regime speciale per le imprese colpite dal conflitto russo-ucraino
Il disegno di legge di Bilancio conferma al 31 dicembre 2023 anche l’operatività del regime speciale di cui al comma 55-bis della legge di Bilancio 2022 (inserito dall’art. 16, c. 1, D.L. n. 50/2022).
Le garanzie sono destinate alle PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche alle imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, che abbiano comprovate esigenze di liquidità direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche).
In deroga a quanto previsto dalle disposizioni operative del Fondo e in linea con quanto previsto dal Temporary Crisis Framework, sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche le imprese che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificate tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento (UE) 651/2014.
L’accesso alla garanzia è invece precluso alle imprese soggette alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina oppure possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni. Nel caso in cui l’impresa operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Saranno ammesse alle garanzie le operazioni finanziarie di durata massima di 8 anni e di importo non superiore alternativamente:
- al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Nel caso di impresa di nuova costituzione, se non dispone di 3 bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo sarà calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se invece non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;
- al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le spese per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale;
- al fabbisogno di liquidità nei successivi 12 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 6 mesi, nel caso di imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica.
Alle richieste di finanziamento ammissibili alla garanzia del Fondo ai sensi del regime speciale è confermato l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro e trovano applicazione le percentuali di copertura previste dalla Legge di Bilancio 2022 sopra specificate (80% per investimento e per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per le operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione).
Fino al 31 dicembre 2023 resterà inoltre in vigore l’aumento della copertura della garanzia prevista dall’art. 16, D.L. n. 50/2022 a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico. Per questa tipologia di operazioni dell’intervento del Fondo è gratuito a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall’attuale emergenza bellica, indicati dall’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.
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