Finanziamenti Dall’Agenzia delle Entrate

Bonus facciate, la dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori non è alternativa al bonifico parlante

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Ai fini del bonus facciate, se non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente potrà fruire della detrazione, qualora sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini dell'imputazione nella determinazione del reddito di impresa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 214 del 14 febbraio 2023. Il rilascio dell’attestazione non deve essere inteso come alternativa al pagamento mediante bonifico "parlante" ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto a quanto normativamente disciplinato ai fini del corretto comportamento che il contribuente è chiamato a tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale.
Con la risposta a interpello n. 214 del 14 febbraio 2023, in tema di bonus facciate, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la validità dell’attestazione rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori come modalità alternativa al bonifico parlante al fine della fruizione della detrazione.
La legge di Bilancio 2020 prevedeva, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2021, che per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%, il bonus facciate.
Con la circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato che, come previsto dal comma 223 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020, sono applicabili alla detrazione in argomento le disposizioni del regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16­-bis TUIR. In particolare, ai fini del bonus facciate, i contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%).
Con la circolare n. 28/E del 2022 è stato, inoltre, chiarito che:
- possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell'ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-­bis TUIR indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge n. 160 del 2019;
- ­la detrazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, I riferimenti normativi dell’ecobonus o della detrazione per interventi di recupero edilizio), sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.
Sia pure con riferimento alla detrazione spettante per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella medesima circolare n. 28/E del 2022 è stato, infine, confermato che:
- ­la non completa compilazione del bonifico bancario/postale (tale da pregiudicare il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta di cui all’art. 25, D.L. n. 78/2010) non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico;
-­ qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Va, tuttavia, rilevato, che il rilascio della menzionata attestazione non deve essere inteso come alternativa al pagamento mediante bonifico "parlante" ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto a quanto normativamente disciplinato ai fini del corretto comportamento che il contribuente è chiamato a tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale.
Stante il rinvio al regolamento attuativo in materia di detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, contenuto nell'art. 1, comma 223, della legge di Bilancio 2020, anche con riferimento al bonus facciate, se non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente potrà fruire della detrazione, qualora sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.
A cura della Redazione

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