Bilancio e contabilità Dalla Fondazione OIC

Documento interpretativo 11: gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati

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L’OIC ha pubblicato il Documento Interpretativo n. 11 che approfondisce gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati. Le società che decidono di avvalersi della facoltà prevista dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) valutano i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2021 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Il documento è stato redatto tenendo conto anche delle posizioni assunte in sede di redazione del Documento Interpretativo n. 4 ritenute ancora applicabili.
L’OIC, dopo la consultazione pubblica scaduta il 2 novembre 2022, ha pubblicato il Documento interpretativo n. 11 dal titolo “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.
Il documento analizza sotto il profilo tecnico-contabile le norme introdotte dall’art. 45, commi 3-octies e 3-decies, D.L. n.73/2022 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) il quale prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Il documento è stato redatto tenendo conto:
- delle posizioni assunte in sede di redazione del Documento Interpretativo n. 4 ritenute ancora applicabili;
- della novità introdotta dal decreto Semplificazioni, secondo cui la società destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
L’OIC ha ritenuto opportuno confermare le seguenti posizioni:
a) la facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) e non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante;
b) non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole. Pertanto non è consentito l’utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio intervengono dopo tale data. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio;
c) la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati ancorché gli stessi possano rientrare nell’attivo circolante;
d) restano inalterati i seguenti criteri di valutazione applicabili ai titoli. In particolare, si chiarisce che la deroga non disattiva:
- l’operazione di copertura contabile del fair value di un titolo dell’attivo circolante, prevista dall’OIC 32;
- la valutazione al fair value di un titolo ibrido quotato ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC 32;
e) per i titoli oggetto di deroga, al netto della rilevazione delle perdite di valore restano inalterati i seguenti criteri di valutazione:
- la valutazione al costo ammortizzato prevista dall’OIC 20 per i titoli dell’attivo circolante;
- le disposizioni contenute nell’OIC 26 relative alla conversione dei titoli in valuta estera.
A cura della Redazione

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