Finanziamenti Dall’Agenzia delle Entrate

Bonus energia I trimestre 2023: comunicazione di cessione dal 5 aprile al 18 dicembre

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Con provvedimento del 3 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate estende la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici al credito d’imposta spettante per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel I trimestre 2023. I bonus sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, a determinate condizioni. La cessione dei tax credit energia relativi al I trimestre 2023 può essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.
Con provvedimento del 3 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l’estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici (art. 1, commi 8 e 48, legge n. 197/2022).
Preleva il modello
La nuova normativa ha previsto per le imprese la fruizione di alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
- credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.
Questi crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.
Con il provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 e prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023, le disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta.
Vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del 3 aprile 2023 l'Agenzia estende le disposizioni attuative del provvedimento del 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti d’imposta menzionati, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
In particolare, per i crediti d’imposta a favore delle imprese:
a) a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;
b) dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto precedente, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
c) a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
d) diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
e) esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023,
la cessione è comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.
Per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, la cessione è comunicata all’Agenzia entro il 21 giugno 2023.
A cura della Redazione

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