Superbonus e bonus edilizi minori: quando è obbligatoria la SOA
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 21/2022, arrivano con la Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 20 aprile 2023 e tengono conto dell’interpretazione autentica contenuta nell’art. 2 ter, decreto Cessioni ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 11/2023, convertito dalla Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma legge n. 38/2023).
Cosa prevede la norma sull’obbligo SOA
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 10 bis, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 21/2022 al fine di garantire che l’esecuzione degli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, di maggiore rilevanza economica, ammessi ad usufruire del superbonus e dei bonus edilizi minori, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 119 e Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma 121, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 34/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 84, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
A quali lavori si applica l’obbligo SOA
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 21/2022, l’obbligo della certificazione SOA, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, si applica ai fini del riconoscimento dei seguenti bonus edilizi:
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 34/2020;
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 14, D.L. n. 63/2013;
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 63/2013;
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 1, c. 219 e Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma 220, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma legge n. 160/2019 (bonus valido per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022);
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 16 bis, c. 1, lett. h), Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma TUIR;
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 16 ter, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 63/2013 (bonus valido per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021);
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 119 ter, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 34/2020.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 2 ter, c. 1, lett. d), n. 3), Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 11/2023, e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella suddetta circolare, la condizione SOA non è applicabile alla detrazione per le spese riguardanti:
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 16 bis, c. 3, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma TUIR;
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 16, c. 1 septies, D.L. n. 63/2013.
Da quando decorre l’obbligo SOA
Primo caso: lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516.000 euro stipulati prima di tale data (aventi data certa) |
Ai fini della fruizione del superbonus e degli altri bonus edilizi, non è richiesto il rispetto della condizione SOA, anche successivamente al 1° luglio 2023. In tal caso, quindi, gli incentivi fiscali spettano a prescindere dalla certificazione SOA, per le spese agevolabili sostenute: - fino al 31 dicembre 2022; - negli anni successivi al 2022, incluse quelle a decorrere dal 1° luglio 2023. |
Secondo caso: contratti di appalto/subappalto di importo superiore a 516.000 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 i cui lavori proseguono oltre il 31 dicembre 2022 |
La condizione SOA non deve sussistere già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, ma deve essere soddisfatta entro la data del 1° gennaio 2023. In tal caso, quindi, è possibile fruire degli incentivi fiscali per le spese agevolabili sostenute: - fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalla condizione SOA; - tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione; - dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente. |
Terzo caso: contratti di appalto/subappalto di lavori di importo superiore a 516.000 euro stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023 |
Al momento della stipula del contratto, le imprese esecutrici possono: - dimostrare il possesso della certificazione SOA; - oppure, dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 è obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data. In tal caso, quindi, è possibile fruire degli incentivi fiscali per le spese agevolabili sostenute: - tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione; - dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente. |
Quarto caso: contratti di appalto/subappalto di lavori di importo superiore a 516.000 euro stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 |
L’esecuzione dei lavori deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della certificazione. In tal caso, quindi, è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA. |
Chi deve rispettare la condizione SOA in caso di subappalto
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 2 ter, c. 1, lett. d), n. 2), Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 11/2023, il limite di 516.000 euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.