Gli strumenti finanziari partecipativi sono da assimilare alle azioni laddove abbiano una remunerazione totalmente correlata ai risultati economici della società emittente. In particolare ai fini dell'assimilabilità alle azioni tale connessione con i risultati dell'emittente deve riguardare sia l'an che il quantum delle somme o dei proventi corrisposti ai sottoscrittori a titolo di remunerazione dell'investimento. Con la sintesi n. 1 del 25 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la partecipazione immediata alle perdite e prospettica agli utili della società emittente esprime chiaramente la natura partecipativa degli strumenti "convertendi" e, dunque, la loro assimilabilità alle azioni ai fini dell'individuazione del regime tributario applicabile.
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