Il decreto cessioni permette di attivare la remissione in bonis per il superbonus o i bonus edilizi per chi vuole usufruire dello sconto in fattura o la cessione del credito, ma ha omesso di inviare la comunicazione dovuta entro la data prevista del 31 marzo 2023. Quest’ultima data era il termine per trasmettere la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici. Entro quale data va presentata la remissione in bonis?
Il
decreto cessioni (
D.L. n. 11/2023) permette di presentare
entro il 30 novembre 2023 la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle
opzioni alternative alla detrazione se la cessione avviene all’interno del sistema finanziario, facendo riferimento a quanto previsto in generale dall’art. 2, c. 1, D.L. n. 16/2012, “
Remissione in bonis”.
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La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, a patto che il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
- abbia provveduto a pagare una sanzione pari a € 250.
Chi vuole beneficiare del superbonus e dei bonus edilizi diversi da quest’ultimo può scegliere alternativamente di beneficiare della detrazione in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi oppure optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
La comunicazione di queste ultime deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa che dà diritto allo sgravio fiscale. Per la cessione delle rate di detrazione successive, tale comunicazione è da effettuarsi entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite relative alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 tale termine è stato posticipato al 31 marzo 2023, così come previsto dal
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D.L. n. 198/2022 (decreto Milleproroghe) all’art. 3, comma 10-octies.
La proroga al 31 marzo 2023 del termine per trasmettere la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura era relativa alle spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici. |
Da quando è possibile presentare la remissione in bonis
Scaduto il termine del 31 marzo 2023, si apre il periodo dedicato alla “remissione in bonis” ex art. 2, c. 1, D.L. n. 16/2012 (adattato al caso specifico dagli art. 2 ter e 2 quinquies, D.L. n. 11/23).
L’Agenzia delle entrate con la
circolare n. 33/E/2022 aveva già previsto per la cessione del credito relative alle spese 2022 possono essere effettuate anche oltre il termine del 31 marzo mediante la remissione in bonis di cui all’
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art. 2, c. 1,
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D.L. n. 16/2012.
È, infatti, possibile applicare al caso di specie la remissione in bonis, disciplinata dall’art. 2, c. 1, D.L. n. 16/2012, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall’
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art. 17,
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D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista».
Pertanto, la
remissione in bonis è
ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato art. 121,
decreto Rilancio (
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D.L. n. 34/2020),
purché:
a) sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
b) i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
c) non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
d) sia versata la
misura minima della
sanzione prevista pari a
€ 250. Il versamento della sanzione, (
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risoluzione 58 dell’11 ottobre 2022), deve avvenire tramite il
modello F24 ELIDE. Tale pagamento dà la possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.
In sostanza per chi, avendo già un accordo di cessione con un terzo cessionario, non avesse rispettato la scadenza del 31 marzo, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha già chiarito nei mesi scorsi che sarà possibile rimediare entro il 30 novembre 2023 pagando la sanzione di 250 euro.
Ora l’
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art. 2 quinquies,
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D.L. n. 11/2023, convertito dalla
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legge n. 38/2023, prevede relativamente alle sole spese sostenute nell’anno di imposta 2022 che qualora:
- il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023 e
- la cessione sia eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’
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art. 106,
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TUB, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 6 TUB o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (
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D.Lgs. n. 209/2005),
la comunicazione di opzione può essere effettuata dal beneficiario della detrazione avvalendosi dell’istituto remissione in bonis, vale a dire con le modalità ed entro i termini di cui all’art. 2, c. 1, D.L. n. 16/2012 (termine di presentazione della prima dichiarazione utile - 30 novembre 2023).
Questa condizione è ammessa purché il contribuente inadempiente, nei termini ordinari, possieda tutti i restanti requisiti sostanziali per usufruire della disciplina agevolativa di riferimento al 31 marzo 2023.
Di contro, nei casi in cui invece il cessionario sia un soggetto diverso da quelli sopra citati, ossia un privato o un’impresa non finanziaria, il termine per la stipula del contratto di cessione rimane fermo al 31 marzo 2023.
Sismabonus: remissione in bonis |
L’art. 2 ter, c. 1, lett. c), D.L. n. 11/2023, convertito dalla legge n. 38/2023, ha introdotto la possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis per sanare l’omessa presentazione dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico. Si tratta del modello B, quello che deve compilare il progettista delle opere strutturali con le modalità indicate nell’art. 3, c. 3, D.M. n. 58/2017, attestando una serie di dati relativi al “tipo” di detrazione alla quale si vuole accedere e all’intervento edilizio da effettuare. In caso di Sismabonus, la remissione in bonis si attua in due fasi distinte: - presentando in comune il modello B mancante; - pagando la sanzione di 250 euro a mezzo F24. |
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