Finanziamenti Dall’Agenzia delle Entrate

I bonus edilizi non utilizzabili si comunicano dal 1° dicembre

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La comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi. Con provvedimento del 23 novembre 2023, l’Agenzia ha fissato le modalità e il contenuto della comunicazione.
In base alle previsioni del decreto Asset ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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art. 25, comma 1, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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D.L. n. 104/2023), se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni previste dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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art. 121, comma 1, lettere a) e b), del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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decreto Rilancio, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.
La comunicazione va effettuata con le modalità stabilite con provvedimento 23 novembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, la comunicazione è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi. Tramite il medesimo servizio possono essere consultati i dati delle comunicazioni accolte.

Contenuto della comunicazione

Per i crediti tracciabili sono indicati:
- il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
- una o più rate annuali dei crediti.
La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.
Per i crediti non tracciabili sono indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.
La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.
Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

La FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Anche i crediti d’imposta sottoposti a sequestro devono essere oggetto di comunicazione?
La risposta, resa dall’Agenzia con una FAQ del 23 novembre 2023, è negativa.
In considerazione della ratio dell’art. 25, D.L. n. 104/2023 (che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili), i crediti sottoposti a sequestro non devono essere oggetto di comunicazione, atteso che tale informazione è già in possesso dell’Agenzia. Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Diversamente, l’Agenzia ritiene che rientrino nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

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