Finanziamenti In Gazzetta Ufficiale

Plastica monouso: criteri e modalità di fruizione del contributo per l’acquisto di materiali alternativi

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024, il decreto 4 marzo 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che indica i criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024, il decreto 4 marzo 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che indica i criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
b) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335;
c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159;
e) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Modalità di accesso ai contributi

Per accedere al contributo, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, per il tramite del legale rappresentante, presentano un'apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it). Sulla sezione news del suddetto sito sono indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo, nonché la documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria propedeutica alla concessione.

Agevolazione concedibile

Il contributo, sotto forma di credito d'imposta è concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 4 fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Nell'ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l'importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata. Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari.

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