Reverse charge: quando e come si applica l’inversione contabile IVA
Il reverse charge, detto anche inversione contabile, è un particolare metodo di applicazione dell’IVA che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali relativi al pagamento dell'IVA dal soggetto che emette la fattura al soggetto che la riceve. Chi riceve una prestazione o compra un prodotto sarà dunque obbligato all'integrazione e al versamento dell'IVA. Per quali operazioni è previsto il reverse charge? Con quali modalità si applica? E quali sono le sanzioni previste in caso di errata od omessa applicazione dell’inversione contabile?
Per ciascuna operazione imponibile a IVA il soggetto passivo (cedente/prestatore) deve emettere fattura addebitando l’imposta al cliente (cessionario/committente), diventando così “debitore” del tributo nei confronti dell’Erario.
In sede di liquidazione periodica, il contribuente deve versare l’imposta mentre il cliente che agisce nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, può esercitare il diritto di detrazione dell’IVA pagata al proprio fornitore.
Per determinate operazioni, ritenute a rischio di frode o evasione, la legge prevede che l’imposta non sia addebitata al cessionario o committente ma da questi “autoliquidata” e portata “a debito” nelle proprie liquidazioni periodiche (reverse charge). In tal modo, si evita il rischio che il cedente/prestatore non versi l’imposta mentre il cessionario/committente recupera il tributo mediante l’esercizio della detrazione.
Cos’è il reverse charge?
Di regola, il cedente/prestatore che effettua un’operazione imponibile deve addebitare l’IVA relativa alla cessione o alla prestazione al cessionario/committente, diventando debitore dell’Erario mentre l’acquirente registra un corrispondente credito.
Con il reverse charge (o inversione contabile) il debito IVA derivante dall’effettuazione dell’operazione sorge direttamente in capo all’acquirente (cessionario/committente) anziché al soggetto che pone in essere l’operazione (cedente/prestatore). In tal modo, lo stesso contribuente (cessionario/committente) registra contemporaneamente il debito e il credito IVA, così da evitare la possibilità che il debitore del tributo ne ometta il versamento mentre l’acquirente faccia valere il proprio credito IVA, nascente dal diritto di detrazione.
Per quali operazioni è previsto il reverse charge?
Il reverse charge trova applicazione principalmente per:
- operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (
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art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972);
- operazioni intracomunitarie e estrazioni dai depositi IVA (
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articoli 46,
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47 e
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50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993);
- cessioni imponibili di oro da investimento, di materiale d'oro e di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi (
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art. 17, comma 5);
- prestazioni di subappalto nel settore edile (art. 17, comma 6, lettera a);
- cessioni di fabbricati per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione (
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art. 17, comma 6, lettera a-bis);
- servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (
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art. 17, comma 6, lettera a-ter);
- cessioni di telefonini (
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art. 17, comma 6, lettera b);
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop (
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art. 17, comma 6, lettera c);
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (
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art. 17, comma 6, lettera d-bis);
- trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (
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art. 17, comma 6, lettera d-ter);
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore (art. 17, comma 6, lettera d-quater);
- cessione di rottami (
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art. 74, commi 8 e 9, D.P.R. n. 633/1972);
- acquisti di prodotti agricoli da produttori esonerati (
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art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).
Con quali modalità si applica il reverse charge?
Le modalità di applicazione del reverse charge sono sostanzialmente due:
- la prima prevede che la fattura sia emessa dal cessionario o committente (c.d. autofattura). In questa ipotesi, l'emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l'imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l'IVA) in sostituzione del primo;
- nell’ipotesi di reverse charge senza autofattura, il cedente/prestatore documenta l'operazione con l'emissione di un documento, senza addebito dell'IVA, che è integrato con l’IVA dal cessionario/committente, il quale provvede all'assolvimento dell'imposta.
Il reverse charge senza autofattura può essere “interno” (cedente/prestatore e cessionario/committente stabiliti in Italia) ed “esterno”.
Sia l’autofattura sia la fattura integrata devono essere annotati dal cessionario/committente nel registro delle vendite (a debito) e nel registro degli acquisti (a credito).
I documenti in reverse charge devono essere emessi elettronicamente?
Nel caso di autofattura, la stessa deve essere emessa in modalità elettronica via SdI (per le prestazioni rese da soggetti extra UE, l’emissione della autofattura elettronica è facoltativa - cfr.
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circolare 14 giugno 2019, n. 14/E, par. 6.1).
Nel caso di reverse charge interno (integrazione della fattura), la fattura è normalmente ricevuta in formato elettronico e il cessionario o committente dovrà integrarla predisponendo un altro documento, che verrà allegato all'immagine della fattura, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa (
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risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E).
Nei casi di reverse charge esterno, resta comunque fermo l'obbligo della comunicazione mediante esterometro (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015), salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane.
Reverse charge e non residenti
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi:
1) effettuate nel territorio dello Stato,
2) da soggetti non residenti,
3) nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi gli enti non commerciali con partita IVA,
sono adempiuti dai cessionari o committenti (
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art. 17, comma 2).
Se l’operazione è effettuata da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE, il cessionario o committente stabilito in Italia deve adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le norme previste per gli acquisti intracomunitari (integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, cfr.
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articoli 46 e
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47, D.L. n. 331/1993).
Invece, nel caso di fornitore stabilito in un paese non UE, il cessionario o committente nazionale deve emettere la fattura (autofattura), con l’indicazione dell’imposta applicabile.
Cosa succede se il non residente ha una stabile organizzazione in Italia?
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti sono adempiuti in reverse charge dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, quando dette operazioni sono effettuate direttamente dal fornitore non residente, senza il tramite di una sua stabile organizzazione in Italia (
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art. 17, commi 2 e 4).
Quando invece queste operazioni sono effettuate per il tramite (cioè, con la partecipazione attiva) della sua stabile organizzazione italiana, quest'ultima diventa debitore d'imposta ed è tenuta, tra l’altro, all’emissione della fattura con addebito di IVA (
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circolare 29 luglio 2011, n. 37/E, par. 4.5; risposta a interpello 1° giugno 2023, n. 336).
Le operazioni sono effettuate per il tramite della stabile organizzazione quando questa è “caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche” e tali risorse sono utilizzate prima o durante la realizzazione dell’operazione (
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art. 53 del Regolamento n. 282/2011; risposta a interpello 17 gennaio 2023, n. 57).
Il reverse charge per operazioni da non residenti si applica anche se il non residente ha un rappresentante fiscale in Italia oppure è identificato ai fini IVA?
La risposta è affermativa: l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA rese da soggetti non residenti deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante il meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale (cfr.
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circolare 18 marzo 2010, n. 14/E; risposta a interpello 22 luglio 2021, n. 501), in quanto l’art. 17, comma 2, “esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano” (
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circolare 21 giugno 2010, n. 36, risposta n. 31).
È comunque consentito che il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa, per proprie esigenze, emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell’IVA, con l’indicazione che l’imposta verrà assolta dal cessionario o committente (
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risoluzione 20 febbraio 2015, n. 21/E).
Reverse charge e cessioni di oro
Per le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti l'oro da investimento (oro in forma di lingotti o placchette di peso superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi; monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi) è prevista l'esenzione IVA (
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art. 10, comma 1, n. 11, D.P.R. n. 633/1972), salva l’opzione per l’imponibilità.
Le cessioni di oro diverso da quello da investimento, il c.d. oro industriale (compresi i prodotti finiti d'oro usati, ceduti a soggetti passivi che effettuano lavorazione di oro industriale e le “polveri d’oro” - cfr. risposta a consulenza giuridica 18 novembre 2020, n. 13), sono imponibili ad IVA.
Nel caso di applicazione dell’IVA, anche per opzione, l’imposta si applica con il meccanismo del reverse charge, se l’acquirente è un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. In particolare, il cedente emette fattura senza addebitare l'imposta e indica sulla stessa che si tratta di una operazione “ex
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art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972” mentre il cessionario deve integrare con l'IVA la fattura emessa dal cedente, annotando il documento nel registro delle vendite e in quello degli acquisti (risposta a consulenza giuridica 17 aprile 2021, n. 4).
Reverse charge e prestazioni rese dai subappaltatori nel settore edile
Le prestazioni di servizi (diversi da quelli di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, per i quali il reverse charge è previsto dall’
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art. 17, comma 6, lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile sono soggette a reverse charge limitatamente alle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendano servizi a imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio, quando i servizi sono resi sulla base di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.
Per converso, il regime dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione né alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (
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circolare 27 marzo 2015, n. 14/E, par. 1. e 1.1).
Reverse charge e cessioni di tablet
Per le cessioni di tablet il reverse charge si applica anche per le cessioni a imprese utilizzatori finali dei beni? La risposta è affermativa.
Il reverse charge si applica alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione (esclusi i monitor, gli adattatori e i cavi di rete - risposta a interpello 1° ottobre 2021, n. 643), effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lettera c).
Il cessionario è obbligato all’applicazione del reverse charge anche se non stabilito in Italia o in assenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato; in tali casi, il cessionario dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia (circolare 25 maggio 2016, n. 21/E, par. 2; risposta a interpello 1° ottobre 2021, n. 643). Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, “qualora il cessionario sia un soggetto passivo, sarà quest'ultimo a dover assolvere l'imposta”, a prescindere dallo specifico utilizzo del bene (risposta a interpello 31 dicembre 2021, n. 894) e, quindi, anche nel caso di cessionari-utilizzatori finali (risposta a interpello n. 643/2021).
Reverse charge e cessioni di gas ed energia elettrica
Il reverse charge si applica alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
Per “soggetto passivo-rivenditore” deve intendersi “un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica (…) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile” -
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art. 7-bis, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972 (
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circolare 27 marzo 2015, n. 14/E, par. 2). A tal fine, occorre esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singoli acquisti di gas ed elettricità (
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circolare 23 dicembre 2004, n. 54/E).
Sono escluse dal reverse charge le cessioni effettuate nei confronti di un consumatore finale e le cessioni di GPL, in quanto le stesse non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a tale sistema.
Quali sono le sanzioni previste per l’errata o omessa applicazione del reverse charge?
Il cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 e 20.000 euro.
Se l'operazione non risulta dalla contabilità obbligatoria ai fini delle imposte sui redditi, la sanzione è compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro (
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art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997).
Qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione del reverse charge, l'imposta sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione compresa fra 250 e 10.000 euro, “dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore” (
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circolare 11 maggio 2017, n. 16/E;
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risposta a interpello 22 luglio 2021, n. 501) (art. 6, comma 9-bis1). Se l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole si applicano le sanzioni previste dall’
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art. 6, comma 9-bis.
Qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione del reverse charge l'imposta viene erroneamente assolta dal cessionario o committente, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione fra 250 e 10.000 euro. Se l’erronea applicazione dell’imposta è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole, si applicano le sanzioni previste per l’omessa fatturazione (art. 6, comma 9-bis2).
- Autofatturazione e inversione contabile, Inquadramento
- IVA - Emissione di autofattura, Adempimenti
- IVA - Emissione fattura in modalità reverse charge, Adempimenti
- Reverse charge - Fattura emessa per cessioni di PC tablet e console di gioco, Formula
- Reverse charge - fattura emessa per prestazioni di servizi in caso di appalto, Formula
- Reverse charge e cessione di oro, Approfondimento
- Ridefinito il regime sanzionatorio delle operazioni inesistenti in reverse charge, Dossier
- Reverse charge/autofatture: il quadro VJ del Mod. IVA 2023, Articolo di Stefano Setti