Fisco Dichiarazioni fiscali 2021

Modello 730 al rush finale: invio entro il 30 settembre

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Ultimi giorni per presentare il modello 730/2021: il termine scade il 30 settembre. La dichiarazione di quest’anno accoglie tutte le novità introdotte dalla normativa emergenziale Covid: dalle detrazioni d’imposta per le erogazioni liberali ai vari bonus fiscali (per le vacanze, le bici e i servizi di mobilità elettrica) fino, naturalmente, al superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio, che diventa il “protagonista” del quadro E del dichiarativo. Quali sono le modalità da seguire per modificare e inviare il modello? E come si può eventualmente correggere il modello già inviato?
La dichiarazione precompilata è un appuntamento di successo. Ogni anno, la facilità di consultazione dei dati e la compilazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate (che consente di evitare anche alcuni controlli) invogliano sempre più contribuenti a utilizzarla. Sono molti i contribuenti che accedono al servizio messo a punto dall’Agenzia, per compilare sia il modello 730 precompilato sia il modello Redditi PF web.
L’accesso ai servizi della precompilata quest’anno è scattato a partire dal 10 maggio. Un “ritardo” che potremmo dire “fisiologico” stante la molteplicità delle proroghe e delle novità correlate alle norme emergenziali che ritroviamo nei modelli dichiarativi per i redditi del periodo d’imposta 2020.
Nel turbine delle novità, fra bonus e nuove detrazioni, coinvolto anche il modello 730/2021 che, nella versione ordinaria o precompilata, interessa un’ampia platea di lavoratori dipendenti e dei pensionati.
Il modello 730/2021 in questi giorni è al giro di boa, visto che a fine mese occorrerà procedere alla presentazione.

A chi è destinato il modello 730

Innanzitutto, ricordiamo che il modello 730 è utilizzato da coloro che hanno percepito nel 2020 le seguenti tipologie reddituali:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio, le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (ad esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
- indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche.
Inoltre, il modello 730/2021 è utilizzato anche da alcuni soggetti percettori di altre tipologie di redditi per i quali, sebbene dichiarabili necessariamente nel modello Redditi PF, possono (se sono soddisfatte alcune specifiche condizioni oggettive e soggettive) presentare in ogni caso il modello, trasmettendo “in aggiunta” al frontespizio del 730 specifici quadri (RM, RT e RW) del modello Redditi PF.
Questo perimetro applicativo lascia comprendere quanti sono coloro che dichiarano i propri redditi mediante il modello 730 e, alla luce delle novità protagoniste dei modelli dichiarativi, appare evidente quanti siano gli aspetti e le date da tenere “sotto controllo” per adempiere correttamente a questo appuntamento con il Fisco.

Come accedere alla dichiarazione precompilata

Per prima cosa, occorre ricordare che per accedere al modello 730 nella versione precompilata, disponibile a partire dal 10 maggio nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, occorre utilizzare:
- un’identità SPID (Sistema pubblico d’identità digitale);
- la CIE (Carta di identità elettronica);
- le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS;
- una CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Attenzione
Fino al 30 settembre è possibile accedere anche utilizzando le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate fino al 28 febbraio 2021.
In secondo luogo, è opportuno verificare i dati poiché la scadenza per la presentazione del modello 730/2021 è alle porte, entro il 30 settembre 2021.
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Le novità del modello

Il modello dichiarativo 730/2021, che accoglie i redditi dell’anno d’imposta 2020, quest’anno è stato oggetto di tantissime novità, molte delle quali legate ai provvedimenti emergenziali adottati in seguito all’emergenza sanitaria. Il modello e le relative istruzioni sono stati approvati con il provvedimento n. 13104/2021 del 15 gennaio 2021, aggiornati successivamente da diversi provvedimenti sino a quello datato 31 maggio 2021.
Le novità che approdano nel modello 730/2021 sono molteplici: dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al debutto, per i lavoratori in cassa integrazione, della clausola di salvaguardia che, nel 2020 “congela” la restituzione del bonus IRPEF in alcuni casi; dalle detrazioni d’imposta per erogazioni liberali a tutte le altre novità riferite ai tantissimi bonus fiscali introdotti dalle norme emergenziali (tra i quali il bonus per le vacanze in Italia e per le bici e i servizi di mobilità elettrica).
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Naturalmente il podio delle novità, in termini di agevolazioni, spetta al superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio e protagonista del quadro E, che accoglie, fra le altre spese, anche quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per la realizzazione degli interventi per i quali è riconosciuta appunto una detrazione maggiorata pari al 110%.
Fra le novità occorre menzionare anche quelle relative alla nuova detraibilità basata sulla regola della tracciabilità dei pagamenti.
Dal 1° gennaio 2020, infatti, la detrazione del 19% della maggior parte degli oneri e delle spese spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemitracciabili” (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari); eccezione a questa regola sono gli acquisti di medicinali e dispositivi medici e il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Attenzione
La tracciabilità del pagamento è dimostrata con la prova cartacea della transazione/pagamento - con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA - ovvero, in mancanza, mediante l'annotazionein fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Nella circolare n. 7/E/2021, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’e-mail di conferma ha valenza per la tracciabilità del pagamento tramite App o smartphone, se collegati a istituti di moneta elettronica autorizzati.

Dichiarazione da parte degli eredi

Sempre in tema di novità, anche la dichiarazione da parte degli eredi cambia, con la previsione a partire dalla dichiarazione precompilata 2021 che l’Agenzia metta a disposizione dell’erede, se abilitato, una dichiarazione dei redditi completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dalla persona deceduta (già comunicati all’Agenzia delle Entrate da enti esterni) e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria.
Per le persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, gli eredi abilitati possono utilizzare sia il modello Redditi sia il modello 730; per le persone decedute dopo il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi PF.
Attenzione
L’abilitazione come "erede” può essere effettuata recandosi personalmente, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, presentando la documentazione attestante la condizione di erede ovvero una dichiarazione sostitutiva che certifichi tale condizione. In alternativa, è possibile inviare la richiesta di abilitazione all’ufficio territoriale tramite PEC, sottoscrivendola digitalmente insieme alla copia del documento di identità.

Il calendario del modello 730/2021

Quest’anno anche la dichiarazione precompilata è stata oggetto di proroghe, a cominciare da quella disposta dal decreto Sostegni che, spostando dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per l’invio telematico della CU all’Agenzia delle Entrate, automaticamente ha spostato “in avanti” dal 30 aprile al 10 maggio 2021 la data in cui l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il 730 precompilato.
Il calendario della dichiarazione precompilata così è stato riscritto nel 2021:
- 10 maggio: la prima data utile per accedere nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate alla dichiarazione precompilata 2021 (modello 730 o modello Redditi PF); 
Le modalità per accedere alla dichiarazione 730/2021 precompilata e altri dati oggetto dell’accesso sono stati definiti dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 113064 del 7 maggio 2021
- 19 maggio: prima data utile per verificare la dichiarazione e precisamente per:
a) accettare la dichiarazione senza apportare alcuna modifica, nel caso si sia scelto di utilizzare il modello 730, fruendo in tale ipotesi di un’esenzione dai controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, in ogni caso, può controllare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.
b) correggere o integrare la dichiarazione, vale a dire rettificare i dati che risultano non corretti e integrare le informazioni per inserire ulteriori dati, spese o oneri non presenti nella dichiarazione precompilata;
Nel caso di modifica del 730 precompilato, la procedura dei controlli documentali è differente a seconda che la trasmissione avvenga direttamente da parte del contribuente o dal proprio sostituto, oppure mediante CAF o professionista abilitato.
Nel caso di modello Redditi precompilato, presentato con o senza modifiche, è opportuno ricordare che l’Agenzia può effettuare i controlli documentali ordinari.
c) inviare la dichiarazione all’Agenzia delle entrate fino al 30 settembre 2021.
Se il contribuente vuol modificare, annullare, rettificare o inviare la dichiarazione sono a sua disposizione specifici archi temporali entro i quali poter “agire”.
Calendario 2021
10/05/2021
Accedere alla dichiarazione precompilata
19/05/2021
Accettare, modificare e inviare il 730/2021 precompilato mediante l'applicazione web
Modificare il modello Redditi PF precompilato
25/05/2021
Inviare il modello:
- aggiuntivo del 730, per coloro che devono trasmettere in aggiunta al frontespizio del 730 specifici quadri del modello Redditi 2021 PF (RM, RT e RW)
- correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato
Annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web.
26/05/2021
Utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E
22/06/2021
Annullare, entro questa data e tramite l’applicativo web, il 730 già inviato
30/09/2021
Presentare il modello 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web
25/10/2021
Presentare il modello 730 integrativo: entro tale data è possibile presentare, al CAF o professionista abilitato, il 730 integrativo sempreché l'integrazione comporti un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata.
10/11/2021
Presentare il modello 730 correttivo: entro tale data è possibile effettuare la presentazione del 730 correttivo di tipo “2” all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web
30/11/2021
Ultimo giorno utile per presentare:
- il modello Redditi precompilato;
- il modello Redditi correttivo “nei termini” del 730
- il modello Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM, RT e RW)
28/02/2022
Ultima data utile per presentare il modello Redditi precompilato "tardivo" (vale a dire entro 90 giorni dalla scadenza) e per scaricare il modello Redditi PF on line 2021

Come presentare il modello

Il modello 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre 2021:
a) direttamente dal contribuente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, in tal caso dovrà:
- indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
b) tramite il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nel caso in quest’ultimo abbia comunicato di prestare assistenza fiscale;
c) tramite un CAF dipendente o a un professionista abilitato.
Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato
Quando il contribuente si avvale di altri soggetti per la redazione e invio del modello 730 dovrà avere cura di esibire loro tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.
I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2026, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli. A loro volta, il CAF o il professionista dovranno consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione (modello 730-3), elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
Con riferimento, invece, al modello 730 ordinario occorre precisare che la presentazione scade sempre entro il 30 settembre ed è effettuata dal CAF o dal professionista abilitato o dal sostituto d’imposta. Nel caso di presentazione:
- al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato;
- al CAF o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista.

Come rettificare il modello 730/2021

È prevista anche la possibilità di “correggere” i dati inseriti nel modello dichiarativo presentando un modello:
- 730 rettificativo: nel caso in cui il contribuente si accorge che l’errore è stato commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale;
- 730 integrativo: nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione; in tal caso la modalità di integrazione varia a seconda che le modifiche apportate determinino - o meno - una situazione a lui più favorevole.
- Redditi PF: nel caso in cui la modifica e/o integrazione comporti un maggior debito o un minor credito.
I termini da rispettare per presentare il modello rettificativo o integrativo variano a seconda della situazione che emerge in seguito alla correzione.
Nel caso in cui il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano:
a) un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata, a sua scelta può:
- presentare entro il 25 ottobre il modello 730 integrativo, indicando il codice “1” nel frontespizio;
- presentare un modello Redditi PF 2021 utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso, scegliendo fra le seguenti scadenze: 30 novembre per il modello Redditi PF 2021; termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF 2021 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa); 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa - art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998), in tal caso il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
b) un minor credito o un maggior debito: il contribuente deve utilizzare il modello Redditi PF 2021 e, a seconda dei casi, può presente il modello: entro il 30 novembre (correttiva nei termini); entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa); entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa - art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998).
Nei casi citati, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente può contestualmente pagare il tributo dovuto, con gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso).
Negli altri casi di integrazione dei dati della dichiarazione, la scadenza per presentare il nuovo modello 730 è quella del 25 ottobre; il contribuente, inoltre, dovrà aver cura di indicare nella relativa casella730 integrativo” presente nel frontespizio:
- il codice 2 se l’integrazione e/o correzione riguarda esclusivamente ai dati necessari a identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- il codice 3 se l’integrazione della dichiarazione riguarda sia i dati del sostituto d’imposta che d altri dati della dichiarazione

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